Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18379 del 19/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18379 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE ALMAGRO FERDINANDO nato il 17/07/1968 a PALERMO
avverso la sentenza del 13/01/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
Data Udienza: 19/12/2017
Fatto e diritto
1.De Airnagro Ferdinando ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe„ con la quale è
stata c.onfermata nei SllOi confronti la condanna alla pena di mesi tre di reclusione ed C
150,00 di multa per il reato di cui agli artt. 99 co IV, 56, 624, 625 nn. 2 e 7 c.p. Deduce
il ricorrente la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p. lettera b) c.p.p. in
relazione agli artt. 125 e 546 c.p.p., meritando censura la sentenza impugnata laddove
non ha esplicitato le ragioni per le quali è stata negata la concessione della circostanza
2.
Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente
infondato. Ed invero, la Corte territoriale, con motivazione logica immune da censure ha
evidenziato come non potesse essere concessa la circostanza attenuante di cui all’art. 62
n. 4 c.p. in considerazione dell’intervenuta effrazione di finestrino di autovettura che non
può considerarsi danno di speciale tenuità. Tale valutazione ha fatto corretta applicazione
dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui l’applicazione della
circostanza attenuante in questione presuppone che il pregiudizio causato sia di valore
economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per ah
ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 de.I 05/10/2017),
elementi questi senza illogicità non ravvisati nella fattispecie.
3.
Ala inammissibilità del ricorso consegue
ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle crirnende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare .ri
2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
proces!-,uali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso ii 19.12.2017
attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.