Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18378 del 19/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18378 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAGANO DONATO nato il 11/06/1965 a TORINO
avverso la sentenza del 02/03/2016 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
Data Udienza: 19/12/2017
Fatto e diritto
1.Paqano Donato
ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe ; con la quale è stata
confermata nei suoi confronti la condanna alla pena di mesi sei di
reclusione ed
300,00 di multa per il reato di cui agli art. 624, 625 nn 2 e 7 c.p. ritenute le circostanze
attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti cd alla recidiva reiterata specifica
infraquinquennale. Deduce il ricorrente l’erronea applicazione dell’art. 99 c.p. e la
mancanza della motivazione sul punto ex art. 606, primo comma, lett. b), ed e) c.p.p.
[I ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente
infondato. Ed invero, la Corte territoriale con motivazione congrua, nel mettere in risalto
che l’imputato ha una personalità negativa, come si evince dalle plurime condanne dall’83
al 2013, molte delle quali per reati contro il patrimonio, ha evidenziato come tali elementi
in concreto impediscono di ritenere che l’ennesima reiterazione di un reato di tale natura
possa considerarsi espressione di una minore capacità a delinquere o minor pericolosità
dell’imputato; al contrario la persistenza nella commissione di reati contro il patrimonio
evidenzia che la pericolosità del Pagano non è in alcun modo diminuita, né vi sono
elementi che inducano a ritenere ciò, in relazione al fatto in concreto ascrittogli . Tale
valutazione non merita censure, atteso che la sentenza impugnata ha dato conto, quindi,
del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando
corre la pregressa condotta criminosa si presenti indicativa di una perdurante inclinazione
al delitto, influente quale fattore criminogeno per la commissione del reato in esame.
3.
Alla inammissibilità del ricorso consegue
ex
art. 616 c.p.p. la condanna del
riccr- rente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così de: so il 19.12.2017
2.