Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18375 del 19/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18375 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIACOBINI MARCO nato il 19/02/1983 a FERMO
avverso la sentenza del 20/09/2016 del TRIBUNALE di FERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
Data Udienza: 19/12/2017
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Fatto e diritto
1. 0;acobi n i Marco ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ai sensi degh artt.
444 e se. c.p.p., con la quale è stata applicata nei suoi confronti
la pena di
mesi 3
di
reclusione ed euro 100,00 di multa da aggiungere in continuazione con la pena applicata con !a
sentenza emessa dal Tribunale di Macerata in data 15.02.2012 per il reato di furto acigravato.
DE.dUCe l’imputato l’inosservanza e l’ erronea applicazione di legge nonche’ la mancanza di
2. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile apparendo le doglianze proposte dei
tutto destituite di specificità, oltre che manifestamente infondate o per altro verso inammissibili,
atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è, da un lato, adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.
129 c.p.p.. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di
appiicn2ione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri
richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le
altre, Sez. un., 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., 27 settembre 1995, Serafino; Sez.
un., 25 novembre 1998 ; Messina).
Pii . \mite questa Corte ha evidenziato come nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. peri,
Sia inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata
verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non
puribilità, o,(e la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che
avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 iecid.
proc. neo 3,
o. 1693 del 19/04/2000; Sez.6 n. 250 del 30/12/2014). Invero il giudice dei
pattedgiamento deve, nei iimiti di una motivazione semplificata della sentenza, indicare ie cagioni
dell’accoghrnento dell’accordo e dare conto dell’accertamento sull’assenza di cause di non punibilità„
dualificazione del fatto, sulla correttezza della valutazione delie circostanze
sulliadeauatiezza della pena. (arg. ex
Sez.
e
4, n. 31392 del 21/04/2010), ragioni queste
esattamente indicate nella sentenza impugnata.
3. tiri
nammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente ai poca mento
delle soc2se proc:essuali
e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in raoione delle
ciuest uni dedotte, si stima equo determinare in C 2000,00.
P.Q.M.
L-chiara inammissible il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p -cc , rcunH e al
ve -samento de la somma di duemila curo alla cassa delle ammende.
Cosi decise h 19.12.2017
motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p.