Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18375 del 19/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18375 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RINALDI ANTONIO CARLO N. IL 28/11/1984
avverso la sentenza n. 3529/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. kt,
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che ha concluso per i

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Data Udienza: 19/04/2013

2

Ritenuto in fatto
– Con sentenza resa in data 26.10.2012, la corte d’appello di
Milano ha integralmente confermato la sentenza in data 17.3.2009,
con la quale il giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di
Sondrio ha condannato Antonio Carlo Rinaldi alla pena di sedici
giorni di arresto ed euro 720,00 di ammenda (pena detentiva sostituita con la pena pecuniaria corrispondente, e così complessivamente
alla pena di euro 1.328,00 di ammenda), in relazione al reato di guida
in stato di ebbrezza alcolica (art. 186, comma 1, lett. c, c.d.s.), accertato in Tirano il 7.5.2008.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, censurando il provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’art. 186 cit., avendo i giudici del merito ritenuto di ascrivere all’imputato la commissione del fatto più grave disciplinato dal
ridetto art. 186 (comma i, lett. c), nonostante l’accertamento strumentale fosse stato condotto con una sola misurazione senza la prescritta ripetizione della stessa, in conformità alle previsioni del codice
della strada.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole che i giudici del merito
abbiano trascurato di specificare, tanto i caratteri, quanto la concreta
incidenza causale dei pretesi indici sintomatici dell’ebbrezza alcolica
ravvisati, con la conseguenza della mancata prova dell’effettivo ricorso della più grave ipotesi di reato tra quelle disciplinate dall’art. 186
cit..
Considerato in diritto
2. – li ricorso è fondato.
La sentenza d’appello ha ritenuto di ascrivere all’imputato la
commissione della più grave delle ipotesi di reato disciplinate dall’art.
186 c.d.s. muovendo dalla preliminare circostanza costituita dal risultato della prima misurazione strumentale del tasso alcolemico riscontrato a carico dell’imputato: risultato superiore ai limiti previsti in
relazione a tale più grave ipotesi criminosa, seppur non accertata in
conformità alle prescrizioni legali dello stesso art. 186.
Al riguardo, secondo l’insegnamento di questa corte di legittimità, per la configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, pur
potendo accertarsi lo stato di alterazione con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, è tuttavia necessario ravvisare l’ipotesi
più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il
superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre
ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle altre due ipotesi che conservano rilievo penale (Cass.,
Sez. 4, n. 28787/2011, Rv. 250714; Cass., Sez. 4, n. 6889/2011, Rv.
252728).

i.

Nel caso di specie, il generico richiamo operato nella sentenza
impugnata agli indici sintomatici riportati nel verbale di accertamento redatto dalla polizia giudiziaria (sia pure valutati in connessione
all’entità del risultato scaturito dalla prima misurazione del tasso alcolemico dell’odierno imputato), appare tale da non fornire una dimostrazione sufficientemente adeguata al fine di ritenere, oltre ogni
ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente si prestasse a un inquadramento nell’ambito di una delle due ipotesi di cui all’art. 186
c.d.s. ancora configurate come penalmente rilevanti.
L’indole eminentemente apodittica della motivatone così come redatta nel provvedimento qui impugnato impone di riscontrarne
il carattere sostanzialmente illogico, da tanto derivando il necessario
annullamento della ridetta sentenza, con rinvio alla corte d’appello
milanese per un nuovo esame sul punto indicato.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.4.2013.

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