Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18374 del 19/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 18374 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCOTTI FRANCESCO nato il 13/08/1976 a POZZUOLI

avverso la sentenza del 10/05/2016 del TRIBUNALE di FERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 19/12/2017

o

Fatto e diritto
1.Sedtti Francesco ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ai sensi degli artt.
444 e ss. c.p.p., con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena di mesi quattro cd
reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto aggravato. Deduce l’imputato
l’inOSSerVaf12’3

ed erronea applicazione di legge e la mancanza di motivazione con riguardo

al’erie :i c p.p.
2.0sserva il Collegio che il ricorso è inammissibile apparendo le doglianze proposte del tutto

atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è, da un lato, adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.
129 c.p.p„ richiamando, tra l’altro, gli atti di indagine compiuti. Tale motivazione, avuto
nguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parte appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni,
secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., 27 marzo 1992, E/
Benedetto; Sez. un., 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., 25 novembre 1998, Messina).
PiU volte questa Corte ha evideriziato come, nel giudizio definito ex art. 444 cod. eroe. peni.,
sia

iaammissibile per genericità EHmpuanazione nella quale sia stata lamentata la mancata

verifica c comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non
puniftlità. o,i;e la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle redioni che
avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’ar’. 129
proc. peri. (Sez. 3,

n. 1693 del 19/04/2000; Sez.6 n. 250 del 30/12/2014). Invero, H giudice dei

patteggi3rnerito deve, nei limiti di una motivazione semplificata della sentenza, indicare le regioni
dell’aceoghrincrito dell’accordo e dare conto dell’accertamento sull’assenza di cause di non punibilità..
sull’esatra cualificazione del fatto, sulla correttezza della valutazione delle circostanze e
aull’adeouatezza della pena (arg. ex

Sez.

4, n. 31392 del 21/04/2010), ragioni

onasce

esattamente indicate nella sentenza impugnata.
inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del rico – rent:e ai
pagarnento delle spese orocessuali e di una somma in favore della cassa delie ammende che, in
ragione dele questioni dedotte, s;i stima equo determinare 2000,00..

P.Q.M.
Dichiara inammissibile H

ricorso e condanna il

ricorrente al pagamento diate spese

processual. e ai versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Cosi deciso i’ 19.12.2017

destiacite di specificità, oltre che manifestamente infondate o per altro verso inammissibili,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA