Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18373 del 19/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18373 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANGIORGIO FRANCESCO nato il 24/09/1966 a PORTO SANT’ELPIDIO
avverso la sentenza del 28/04/2016 del TRIBUNALE di FERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
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Data Udienza: 19/12/2017
Fatto e diritto
i. Sanq,orgio Francesco
ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ai sensi degl artt.
444 e ss c.p.p., con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena di mesi 2
di reclusione per il
reato p e p dall’art. 612 cc 2 c.c.
Deduce l’imputato Inosservanza ed erronea applicazione di legge – mancanza di Motivazione
ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606„ primo comma, lett. to) ed e) c.p.p.
!a
per violazione dell’obbligo (i:
2.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile apparendo le doglianze
proposte del tutto
destituite di specificità, oltre che manifestamente infondate o per altro verso inammissibili, atteso che i!
giudice, nell’applicare la pena concordata, si è, da un lato, adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra
le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p.„ richiamando, tra l’altro,
I ale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
Cella pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere d’
decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Sez. un., 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., 25 novembre 1998, Messina).
Più volte questa Corte ha evidenziato come nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen.
inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica c
comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la
censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto
impo. – re al giudice l’assoiuzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
(Sez. 3,
n. 1593 del 19/04/2000; Sez.6
n. 250 del 30/12/2014). Invero il dieclice del
pattecigiarneinto deve, nei limiti di una motivazione semplificata della sentenza, indicare ie ragion,
limerto dell’accordo e dare conto dell’accertamento sull’assenza di cause di non punibilità, sull’esatta
qualificazlone del fatto, sulla correttezza della valutazione delle circostanze e sull’adeguatezza della pena. (arig.
cx SE’2″. 4, n. 31392 del 21/04/2010), ragioni queste esattamente indicate nella sentenza impugnata.
Inoltre, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza
n 58133 del 28/11/2013 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena
concordata – e stimata corretta dal giudice di merito – non può essere dedotta in sede di legitti dà, al ct;
fJori di determinazione contra legern. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di spc.scie.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente ai pagamento
delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle
quest un: dedotte, si stima equo determinare in C 2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inamrniss;ibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a;
versarne- rito della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Cos deriso il 19.12.2017
motivazione anche con riguardo alla congruità della pena.