Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18371 del 19/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18371 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PASHAJ ERIDJAN nato il 29/12/1986 a VALONA( ALBANIA)

avverso la sentenza del 22/12/2016 del TRIBUNALE di SAVONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 19/12/2017

Fatto e diritto
1. Pashaj Eridjan ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss.
c.p.p., con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00
di multa per i reati di furto aggravato. Deduce l’imputato la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo
comma, lett. b) ed e) c.p.p., per violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla
qualificazione del fatto.
2. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile apparendo le doglianze proposte del tutto destituite

nell’applicare la pena concordata, si è, da un lato, adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e,
dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p.

di specificità, oltre che manifestamente infondate o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice,

Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della

pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di
decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Sez. un., 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., 25 novembre 1998, Messina).

Inoltre il giudice, ha dato atto della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti e
comunque sul punto è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte,
secondo cui, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea
qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai
casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre
deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità;
inoltre, anche in questo caso, la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444,
comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di

imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. (Sez. 6, n.
15009 del 27/11/2012).

Nel caso di specie, la deducibilità dell’invocato errore deve essere esclusa, non risultando
prima facie erronea o strumentale, la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle

parti e positivamente delibata dal giudice a quo circa la ricorrenza di reati consumati, atteso che

la sentenza impugnata ha richiamato il verbale di arresto dal quale si rileva quanto evidenziato
nelle imputazioni

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle
questioni dedotte, si stima equo determinare in C 2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 19.12.2017

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