Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18371 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18371 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUCCHESI MADDALENA N. IL 21/11/1966
avverso l’ordinanza n. 90/2012 TRIBUNALE di FERRARA, del
24/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/seetite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 16/04/2013

Ritenuto In fatto

1.Con provvedimento del 24 luglio 2012 il Tribunale di Ferrara, pronunciando quale
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da Maddalesa Lucchesi, volta ad
ottenere l’applicazione in sede esecutiva della continuazione tra i reati giudicati con le
sentenze dalla stessa indicate, ritenendo ostativo il rilievo della commissione di tali
episodi quale abitudine di vita dell’agente, determinatasi al crimine con deliberazioni
assunte secondo le circostanze più favorevoli di tempo e luogo e le esigenze del

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessata a
mezzo del proprio difensore, il quale si duole di:
-nullità dell’ordinanza impugnata per incompetenza funzionale del giudice che si era
pronunciato;
-nullità degli atti e del provvedimento per violazione del disposto dell’art. 666 cod. proc.
comma 3, in ragione della trattazione del procedimento in assenza di
contraddittorio e con definizione “de plano” dell’istanza;
-violazione di legge in relazione all’art. 81 cpv. cod. pen. per avere il giudice
dell’esecuzione equivocato il contenuto della richiesta, relativa ai reati oggetto di una
sola sentenza, quella resa dalla Corte di Appello di Bologna del 13/5/2005, in quanto i
restanti erano stati già unificati per continuazione dallo stesso Tribunale di Ferrara e
vizio di motivazione per illogicità dell’esclusione di tale beneficio in relazione a reati
commessi in un periodo intermedio rispetto a quelli già tra loro posti in continuazione.
3. Con requisitoria scritta depositata l’8 novembre 2012 il Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione, dr. Giuseppe Volpe, ha chiesto l’annullamento senza
rinvio dell’ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.
1. Il primo motivo di gravame è privo di fondamento; come esattamente rilevato
dal Procuratore Generale al momento della proposizione dell’istanza della Lucchesi,
avvenuta il 20 giugno 2012, l’ultimo provvedimento giudiziale ad essere divenuto
irrevocabile era la sentenza resa dal Tribunale di Ferrara il 18/2/2011, definitiva

il

9/2/2012.
1.1Questa Corte, nell’interpretare la disposizione di cui all’art. 665 cod proc. pen.,
ha già fissato il principio di diritto, secondo il quale in tema d’esecuzione le regole di
distribuzione della competenza, dettate da tale norma, rivestono natura formale ed
inderogabile e vanno intese nel senso che il giudice competente a decidere una qualsiasi
questione che attiene all’esecuzione nei confronti di un soggetto raggiunto da più
condanne, emesse da giudici diversi, è sempre quello che ha pronunciato

momento.

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provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo al momento di proposizione della
richiesta, anche se la questione non riguarda la sua sentenza e persino se in seguito
siano state pronunciate altre sentenze di condanna da eseguire (Cass. sez. 1, n. 23252
del 19.05.2010, confl. comp. in proc. Chiarello; sez. 1, n. 2151 del 20.12.2011, confl.
comp. in proc. Casorio, rv. 251686; sez. 1 n. 19466 del 5.05.2008, rv 240293; sez. 1,
n. 364 del 21.11.2007, confl. comp. in proc. Gianfelice, rv. 238771; sez. 1, n. 23208 del
12.05.2004, Garofalo, rv. 228253). La violazione di tali principi determina la nullità
assoluta ed insanabile del provvedimento e può essere rilevata anche d’ufficio in ogni

240775).
Ed anche se la disposizione in esame non prevede espressamente il momento
rispetto al quale stabilire quale sia il titolo giudiziale divenuto irrevocabile per ultimo, il
principio generale di “perpetuati° jurisdictionis” induce a ritenere che tale momento
coincida con quello di presentazione della domanda e determini la fissazione definitiva
per quel procedimento della competenza, insuscettibile di mutamenti anche in caso di
sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi (Cass. sez. 1, n. 23252 del 19/5/2010, confl.
comp. in proc. Chiarello, rv. 247648; sez. 1, n. 24438 del 3/6/2008, confl. comp. in
proc. Torres, rv. 240811; sez. 1, n. 49256 del 21/10/2004, Garofalo, rv. 230301).
2.E’, invece, fondato il secondo motivo di ricorso; in effetti il Giudice
dell’esecuzione ha ritenuto di poter definire il procedimento in mancanza della previa
instaurazione del contraddittorio e della sua trattazione all’esito di udienza camerale,
come prescritto dall’art. 666 cod. proc. pen., comma 3. Al contrario, come ricavabile dal
combinato disposto di tale norma e della previsione del secondo comma dello stesso
articolo, e secondo quanto già affermato da questa Corte, “è illegittimo il provvedimento
con cui il giudice dell’esecuzione dichiari inammissibile “de plano” il ricorso concernente
questioni di diritto e preliminari accertamenti in fatto, in quanto siffatto decreto può
essere emesso nelle ipotesi espressamente previste dall’art. 666, comma secondo, cod.
proc. pen. di manifesta infondatezza dell’istanza o di mera riproposizione di richiesta già
rigettata” (Cass. sez. 5, n. 34960 del 14/6/2007, Stara, rv. 237712; negli stessi termini:
Cass. sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996; sez. 1, n. 31999 del
6/7/2006, Valfrè, rv. 234889). In tali situazioni, infatti, viene devoluta alla cognizione
del giudice questione che consente il riscontro immediato della mancanza di fondamento
dell’istanza, mentre ogni qualvolta sia richiesta la considerazione approfondita delle
tematiche prospettate, di non univoca soluzione, nonché la delibazione di fondatezza nel
merito dell’istanza nei suoi profili fattuali e nella considerazione in punto di diritto,
s’impone la previa instaurazione del contraddittorio con il rito camerale di cui all’art. 127
cod. proc. pen., richiamato dall’art. 666 c.p.p. commi3ff
2.1 Il caso in esame si prestava ad una trattazione approfondita ed in
contraddittorio, richiedente l’apprezzamento delle fattispecie criminose, già oggetto di
accertamento giudiziale e la verifica dei requisiti per il riconoscimento della
2

stato e grado del procedimento (Cass. sez. 1, n.31946 del 04/07/2008, Serelli, rv.

continuazione, per cui il mancato rispetto delle superiori disposizioni di legge ha
determinato la nullità assoluta degli atti e del provvedimento conclusivo del
procedimento per violazione del diritto di difesa della parte ai sensi dell’art. 178 cod.
proc. pen., lett. c); per tale dirimente ragione, assorbente le ulteriori questioni poste dal
ricorso, s’impone dunque l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la
trasmissione degli atti al Tribunale di Ferrara per una rinnovata disamina dell’istanza
della Lucchesi, da condurre nel rispetto dei principi sopra indicati.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Ferrara.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013.

P. Q. M.

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