Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18370 del 19/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18370 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE GREGORIO MARCO nato il 29/07/1980 a NAPOLI

avverso la sentenza del 06/10/2016 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 19/12/2017

Fatto e diritto
1.De Gregorio Marco ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe,con la quale è stata
rideterminata nei suoi confronti la condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed C
300,00 di multa, con le riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alle
contestate aggravanti, per il reato di cui agli art. 110, 624, 625 nn. 5 e 7 c.p. Deduce
l’imputato la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo comma,lett. b) e c) c.p.p., per il
mancato adeguamento della pena alla modesta entità del fatto.
Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente

infondato.
Ed invero, la Corte territoriale ha dato esattamente conto delle ragioni per le quali ha
ritenuto di confermare il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado, con l’aggiunta
della multa, ritenuta adeguata alla gravità del fatto, le circostanze attenuanti generiche
non potessero essere concesse con giudizio di prevalenza in relazione alle modalità della
condotta dell’imputato che non ha esitato ad introdursi con particolare destrezza
nell’appartamento altrui. Sul punto è sufficiente evidenziare che in tema di
determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con la enunciazione, anche
sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 c.p.
assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra
nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per
addivenirvi in concreto. (Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/3/2008, Rv. 239754, ric. Gasparri
e altri; conf. ASN 198900056 Rv. 180075).
3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue

ex art. 616 c.p.p. la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C
2000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso 11 19.12.2017

2.

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