Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1837 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1837 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
nei confronti di:
1) FIER MARCO N. IL 19/03/1942 * C/
avverso la sentenza n. 2798/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
07/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 444
che ha concluso per

Pd,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
tt-51,0 er;ght

14/.2
4-1

421 LAD-c, :4

4,41

P

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, con sentenza del 18/12/2009,
dichiarava Marco Fier colpevole del reato di cui agli artt. 292 e 301, d.P.R. 43/73,
perché in qualità di armatore della unità da diporto “Sea Wonder”, già iscritta nei
registri navali del porto di Guernsey, Isole del Canale, territorio extracomunitario, e
di seguito iscritta nei registri navali di Douglas, Isola di Man, territorio comunitario,
suddetta unità da diporto in territorio comunitario, entrando nelle acque territoriali
italiane ed attraccando a Viareggio, almeno nell’aprile 2004, in violazione degli
obblighi di cui all’art. 56 TULD e, dunque, sottraendola al pagamento dei diritti di
confine, condannandolo alla pena di euro 500.000,00 di multa.
La Corte di Appello di Firenze, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto
nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 7/10/2011, in riforma del decisum di
prime cure, ha assolto l’imputato dal reato ad esso ascritto perché il fatto non
sussiste.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Firenze eccependo violazione degli artt. 1 e 67, d.P.R. 633/72, e degli artt. 34, 36 e
38, d.P.R. 43/73, visto che la condotta che si contesta al prevenuto è quella del
mancato pagamento dell’i.v.a. quale diritto di confine, che nella specie risultava
dovuta e doveva essere assolto, quindi, il suo pagamento.
La difesa del Fier ha inoltrato in atti memoria nella quale specifica i motivi secondo i
quali le contestazioni sollevate in ricorso non possono trovare ingresso, in
particolare evidenziando che al tempo del contestato reato la direttiva vigente in
materia di armonizzazione dell’i.v.a. comunitaria era la Sesta Diirettiva 77/388/CEE
del Consiglio, emanata il 17/5/77, con cui si statuiva che le disposizioni del trattato
erano applicabili alle Isole Anglo Normanne e all’isola di Mann nella misura
necessaria per assicurare la applicazione dal regime previsto per tali isole dal
trattato stesso, con la conseguenza che l’area di applicazione dell’i.v.a. comunitaria
coincideva con il territorio doganale della Comunità medesima e che tale territorio
comprendeva anche le Isole Anglo Normanne.

(neppure beneficiando del regime di ammissione temporanea), importava la

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La argomentazione motivazionale, adottata dalla Corte distrettuale, si palesa logica,
svolgendo una corretta interpretazione della normativa applicabile al caso di specie,
dalla Corte di Giustizia Europea.
Con il gravame si contesta la errata valutazione degli aspetti di natura fiscale della
vicenda: ad avviso del P.G. ricorrente il decidente avrebbe del tutto dimenticato di
valutare, appunto, gli aspetti di natura fiscale della vicenda, quasi che l’i.v.a. non
fosse un diritto di confine e che l’isola di Guernsey non fosse estranea alla
armonizzazione comunitaria della imposta sul valore aggiunto; proprio l’omissione
del pagamento dell’i.v.a., quale diritto di confine risulta la condotta che assume
rilievo e che viene contestata all’imputato.
La censura è manifestamente infondata, per quanto di seguito specificato.
All’epoca del contestato reato le Isole Anglo-Normanne non erano Stati terzi, bensì
facevano parte in materia doganale della Comunità Europea, in dipendenza della
Sesta Direttiva 77/388/CEE, con cui, come correttamente rilevato nella memoria
depositata dalla difesa del prevenuto, si statuiva che le disposizioni del trattato
coprivano le Isole Anglo Normanne e l’Isola di Man, con la conseguenza che l’area di
applicazione della imposta sul valore aggiunto comunitaria coincideva col territorio
doganale della Comunità medesima.
Osservasi, di poi, che contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, l’i.v.a. alla
importazione è un tributo interno e non un diritto di confine, per cui il Fier non era
tenuto ad asseverarne il pagamento, non sussistendo, nella specie, il reato di
contrabbando, in dipendenza della libera circolazione dei beni tra gli Stati membri.

in conformità a quanto in materia già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e

Sul punto questa Corte ha avuto modo di specificare che l’i.v.a. all’importazione,
trattandosi di imposta il cui presupposto economico e finanziario è del tutto diverso
da quello dei dazi doganali, non costituisce diritto di confine avendo natura di
tributo interno, pur essendo per motivi di opportunità e di politica fiscale
accomunata ai predetti dazi soltanto nel sistema di riscossione e in quello
sanzionatorio ( Cass. 12/7/2012, n. 34256).

299/86, aveva già attribuito all’i.v.a. all’importazione la stessa qualificazione di
tributo interno e non di tassa ad effetto equivalente al dazio doganale, con la
conseguenza che tale tributo è compatibile con il principio di neutralità dell’imposta,
sancito con l’art. 95, Trattato Istitutivo Comunità Europea, il cui scopo è quello di
garantire la libera circolazione delle merci nell’ambito comunitario, con la
eliminazione di tributi interni, aventi caratteri discriminatori tra merci nazionali e
merci comunitarie importate.
Quanto evidenziato e le ragioni ut supra specificate permettono di ritenere che la
pronuncia impugnata sia sorretta da un discorso giustificativo del tutto compiuto e
svolto in piena aderenza ai principi in materia affermati dalla giurisprudenza
comunitaria e da quella di legittimità, di tal chè del tutto inconferenti vanno ritenute
le censure mosse in impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G..
Così deciso in Roma il 6/12/2012.

Anche la Corte di Giustizia della Unione Europea, con sentenza del 25/2/88, causa n.

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