Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18368 del 19/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18368 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DRAGO CARMELO nato il 26/06/1951 a PALERMO

avverso la sentenza del 12/01/2016 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 19/12/2017

Fatto e diritto
1.Drago Carmelo

ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale è siLata

confermata nei suoi confronti la condanna alla pena di C 300,00 di multa per il reato di
cui all’art. 582 c.p.
Deduce ii ricorrente la mancata applicazione della scriminante di cui all’art. 52 c.n.
l’inidoneità della dichiarazioni della p.o. a supportare il giudizio di responsabilità nei suoi

I r i data 4.5.207 è pervenuta presso questa Corte dichiarazione con la quale Drago
Carrnelo ni3 rinunciato al ricorso.

2.

11 ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia all’impugnazione, dovendo

attribuirsi alla dichiarazione dell’imputato tale valenza.

Ed invero, la rinuncia ali’

impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in
un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della
inanmissiblità cieli’impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Ricci; Cas.;s. 18
genaaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996.
Ruggiero; Sez. 1 n. 32155 del 19/06/2013). È altresì negozio formale che non arnmaLe
equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 539 c.n.b.,
al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell’atto da porte
deg i organi competenti (Sez. 1,n. 32155 del 19/06/2013).
Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazi ne

li r nuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente dall’imputato, con f rma
autenticata.
3.

Alia inammissibilità del ricorso consegue

ex art. 616 c.p.p. la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che si stima equo determinare in C 500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
PrOCESStIali a al versamento della somma di cinquecento euro alla cassa delle ammende.
i:osì ‘le: so n 19.12.2917

con :ironia

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