Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18367 del 19/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18367 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PELACCIA MARIO nato il 02/07/1963 a SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
avverso la sentenza del 13/10/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
Data Udienza: 19/12/2017
e
Fatto e diritto
1..Peh-accia Mario ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale è stata rideterminata nei
suoi corfronti la condanna alla pena di anni uno di reclusione e C 300,00 di multa concessa
‘atterguante. (i: cui all’art. 62 n.4 c.p- equivalente alle contestate aggravanti- per cinque episodi di i’urto
ngpravato. Deduce il ricorrente: la mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett.
e) c.p.p.; l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.,
r relazione all’ipotesi di reato contestata e ritenuta integrata, non essendo stati tenuti in
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ndici per la commisurazione della pena, pur sempre previsti dall’art. 133 c.p..
2, 5 ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente infondato.
2.1. i primo rriaCvo di ricorso si presenta del tutto generico, non confrontandosi con la concirua
motivazione della sentenza impugnata che – a fronte di motivi di appello relativi al solo trattamento
sanzionatorio- ha evidenziato le ragioni della mancata concessione delle invocate attenuanti generiche
evincibili dai no’teplici precedenti, anche specifici, a carico dello stesso e dalla gravità e moltepi
degli episodi ascrittigli. Il motivo di ricorso proposto, invece, incorre nel vizio di insuperabile gener
io
ricorro non solo quando i! motivo sia intrinsecamente indeterminato, ma altresì quando difetti aella
lecessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
:Sez. 5, n. 23011 del 15/02/2013).
2.2. Generico e manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso ir merito alla
mancata nlustrazione dei criteri ex art. 133 c.p. per l’irrogazione della pena nei confronti dell’imputato.
Sul punto, è stato già evidenziato come la Corte territoriale abbia compiutamente illustrato senza
illog cità elementi considerati (precedenti penali e pluralità e gravità dei fatti) al fine dell’irrogazione
dela pena all’imputato. In tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, coe la
enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri
indicati nell’art. 113
asse’ve aceguatamente all’obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nelia sua
liscrezicrialità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreta.
:Sez. 2, n 12749 del 19/3/2003, Rv. 239754, ric. Gasparri e altri; conf.
SN 19800005
130075)
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue
ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente cI
igagarnerito de le spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in
ragione
dolo questi,gni dedotte, si stima equo determinare in C 2000,00.
P.Q.M.
Dici-tana inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso i 19.12.2017
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