Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18366 del 19/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18366 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ME0 SALVATORE nato il 05/10/1989 a PESCARA

avverso la sentenza del 15/09/2016 del TRIBUNALE di PESCARA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 19/12/2017

Fatto e diritto
1. Meo Salvatore ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss.
c.p.p., con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena di mesi otto di reclusione ed euro 102,00
di multa, per il reato di furto aggravato.
Deduce l’imputato la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p. in
relazione all’art. 129 c.p.p.
2.

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, apparendo le doglianze

proposte del tutto

giudice, nell’applicare la pena concordata, si è, da un lato, adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra
le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p. Tale motivazione, avuto
riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti,
appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., 27
settembre 1995, Serafino; Sez. un., 25 novembre 1998, Messina).
Più volte questa Corte ha evidenziato come nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. sia
inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o
comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura
non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice
l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

(Sez. 3,

n. 1693 del 19/04/2000;

Sez.6 n. 250 del 30/12/2014). Invero il giudice del patteggiamento deve, nei limiti di una motivazione
semplificata della sentenza, indicare le ragioni dell’accoglimento dell’accordo e dare conto dell’accertamento
sull’assenza di cause di non punibilità, sull’esatta qualificazione del fatto, sulla correttezza della valutazione delle
circostanze e sull’adeguatezza della pena. (arg. ex

Sez.

4, n. 31392 del 21/04/2010), ragioni queste

esattamente indicate nella sentenza impugnata.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle
questioni dedotte, si stima equo determinare in C 2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 19.12.2017

destituite di specificità, oltre che manifestamente infondate o per altro verso inammissibili, atteso che il

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