Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18365 del 10/04/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18365 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASTALDO GIOVANNI N. IL 04/06/1964
avverso l’ordinanza n. 766/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 28/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/sptite le conclusioni del PG Dott. EtN(A
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Uditi di sor Avv.;
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Data Udienza: 10/04/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza del 28/6/2012,
rigettava il reclamo proposto da Castaldo Giovanni avverso l’ordinanza del
Magistrato di Sorveglianza di Cosenza che aveva respinto l’istanza di liberazione
anticipata per i semestri dal 10/9/2004 al 10/3/2009.
Il rigetto era basato esclusivamente sulle condanne riportate dal Castaldo
dopo la carcerazione: il Tribunale ricordava che le pendenze riguardavano i reati
all’art. 9 legge 1423 del 1956, commessi il 9/10/2010, per il quale era
intervenuta condanna in primo grado, e il 13/4/2011 e riteneva che i reati
dimostrassero l’insofferenza del detenuto alle prescrizioni imposte dall’autorità,
tali da far considerare la sua partecipazione all’opera di rieducazione nel periodo
precedente solo formale ed apparente.
2. Ricorre per cassazione Giovanni Castaldo, contestando la rilevanza dei
carichi pendenti, tenuto conto che nessuno di essi era sfociato in una condanna
irrevocabile e che, comunque, la revoca della liberazione anticipata non è
automatica, in base al dettato della sentenza n. 186 del 23 maggio 1995.
Il ricorrente conclude per la riforma della sentenza impugnata.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto
del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere respinto.
L’art. 54 legge 354 del 1975 permette la concessione del beneficio della
liberazione anticipata subordinandola alla prova che il detenuto abbia partecipato
all’opera di rieducazione.
Di conseguenza, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente
frazionatamente per ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, non si può
escludere che il comportamento tenuto dal condannato in stato di libertà possa
estendersi in negativo anche al periodo precedente trascorso in stato di
detenzione: in effetti, la ricaduta nel reato del soggetto appena liberato appare
sicuro elemento rivelatore del fatto che anche nel periodo precedente, trascorso
in stato di detenzione, mancava del tutto la sua volontà di partecipare all’opera
2
di cui all’art. 3 bis comma 4 legge n. 575 del 1965, commesso il 18/9/2009 e
di rieducazione. (Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011 – dep. 21/12/2011, Ndoci, Rv.
252186; Sez. 1, n. 20889 del 13/05/2010 – dep. 03/06/2010, Monteleone, Rv.
247423)
Il ricorrente, quindi, erroneamente richiama l’istituto della revoca della
liberazione anticipata già concessa; ma, anche adottando l’ottica di quel diverso
istituto, proprio la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 1995 è
indicativa della necessità di una valutazione globale della condotta del detenuto e
rieducativa.
Il Tribunale di Sorveglianza, quindi, ha esattamente applicato la norma in
questione, esprimendo una valutazione consentita dalla norma e niente affatto
manifestamente illogica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 10 aprile 2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
della sua effettiva, e non meramente formale, partecipazione all’opera