Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18364 del 19/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18364 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DRAGUTINOVIC ILARIA nato il 21/05/1996 a MONCALIERI
avverso la sentenza del 16/12/2016 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
Data Udienza: 19/12/2017
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Fatto e diritto
1.Draputinovic Ilaria ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale è stata
confermata nei suoi confronti la condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed €
400,00 di multa per il reato di cui agli art 56, 61 co. 1 n. 5, 110, 112 co.1 n. 4 624 bis,
625 (:0.1 n. 2 e co.2 c.p.
Deduce la ricorrente la nullità della sentenza per carenza e vizio logico di motivazione
2. Ji ricorso è inammissibile, siccome del tutto generico e, comunque, manifestamente
infondato.
Ed
invero, ia ricorrente aveva limitato l’appello unicamente al trattamento
sanzionator o, in relazione al quale la Corte territoriale ha, con motivazione congrua
ed
esaustiva, dato conto delle ragioni (gravità del fatto e modalità della condotta) per le
quEH ha ritenuto di confermare la pena irrogata in primo grado.
I: ricorso in esame, pertanto, ove rivolto a censurare anche la responsabilità, si
presenta inammissibile, siccome tale questione non era stata devoluta ai giudici
d’appello, e, quanto al trattamento sanzionatorio, si presenta, come già detto, del tutto
generico, non confrontandosi con le valutazioni della sentenza impugnata. Sul punto è
sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema
di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo
quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della
necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
(Se… .5, n. 28011 del 15/02/2013)
. Alla inammissibilità del ricorso consegue
ex art. 616 c.p.p. la condanna della
ricor-ente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
deile ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C
2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 19.12.2017
ex ert. 606, primo comma, lett. e) c.p.p.