Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18364 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18364 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIZZARRI COSTANTINO N. IL 09/11/1981
avverso l’ordinanza n. 769/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE,
del 03/07/2012
sentitayelazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/se ite le conclusioni del PG Dott. (\N’A:i

Uditi difensor vv.;

Data Udienza: 10/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, provvedendo sul reclamo proposto
da Bizzarri Costantino avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Lecce
che rigettava l’istanza di liberazione anticipata per i semestri dal 21/3/2006 al
21/3/2009, rigettava il reclamo.
Il rigetto era basato su due sanzioni disciplinari, riportate il 7/7/2007 e il
3/1/2008 e sulla denuncia in data 12/3/2009 per detenzione a fini di spaccio di

quale era già intervenuta sentenza di condanna in secondo grado.
Il Tribunale, a fronte del tenore del reclamo, che sottolineava la tenuità delle
violazioni disciplinari e la regolarità comportamentale tenuta in alcuni dei
semestri interessati, concordava nella valutazione unitaria del periodo, ritenendo
che i plurimi comportamenti irregolari posti in essere dal condannato fossero
sfociati nella detenzione a fini di spaccio dell’hashish, così da ritenere che anche
nei primi semestri la partecipazione all’attività trattamentale fosse meramente
apparente, senza il venir meno di nessun profilo di pericolosità sociale.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Costantino Bizzarri, deducendo la
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 54
legge 354 del 1975.
L’istanza concerneva, in realtà, i semestri intercorsi dal 21/3/2006 al
21/9/2008, cosicché il Tribunale non avrebbe potuto esaminare un periodo di
detenzione per il quale non vi era richiesta del beneficio e avrebbe dovuto
valutare esclusivamente l’incidenza sul comportamento carcerario dei due
episodi che avevano dato luogo alle sanzioni disciplinari. Si trattava, peraltro, di
mere irregolarità comportamentali che erano state ritenute superate dal
comportamento successivo, e che in nessun modo incidevano sulla valutazione
comportamentale del soggetto.
Il Tribunale non aveva, poi, valorizzato l’ottimo comportamento del detenuto
nel periodo in questione e non aveva tenuto conto che la detenzione dell’hashish,
in sede di appello, era stata ritenuta a scopo personale, con riduzione della pena.
Il ricorrente conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto
del ricorso, sottolineando che il Magistrato di Sorveglianza aveva concesso il
beneficio per il periodo dal 21/3/2009 al 21/9/2010.

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sostanze stupefacenti, reato commesso nella Casa Circondariale di Foggia per il

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere respinto.

L’art. 54 legge 354 del 1975 subordina la concessione del beneficio della
liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia partecipato all’opera di
rieducazione.
Questa Corte, di conseguenza, ha più volte affermato che la valutazione

ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato
abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave, idoneo a far
presumere che non abbia partecipato in modo pieno ed incondizionato all’opera
di rieducazione per tutto il periodo in valutazione. (Sez. 1, n. 983 del
22/11/2011 – dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677)

Nel caso di specie, peraltro, ricorre anche l’ipotesi contemplata dal terzo
comma della stessa norma, che prevede la revoca del beneficio in caso di
condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione
successivamente alla concessione del beneficio (la sentenza di condanna del
ricorrente è, infatti, divenuta irrevocabile). La Corte Costituzionale, con la
sentenza n. 186 del 1995, ha reso la revoca non più automatica, ma
condizionata alla valutazione di incompatibilità con il mantenimento del beneficio
della condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, con ciò
richiamando proprio il parametro di legge concernente la partecipazione all’opera
di rieducazione da parte del detenuto.
Con riferimento all’istituto della revoca, non a caso, questa Corte ha
affermato che esso riguarda l’intero arco temporale di espiazione di pena già
effettuata e non una sola parte della stessa (Sez. 1, n. 41347 del 15/10/2009 dep. 27/10/2009, P.G. in proc. Mangiafico, Rv. 245076), in quanto la condanna
per un delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione della pena
rappresenta il venir meno da parte del condannato all’opera di rieducazione che
aveva indotto il Tribunale di Sorveglianza a concedere il beneficio in questione,
che deve essere pertanto revocato nella sua interezza. (Sez. 1, n. 2457 del
24/05/1994 – dep. 30/06/1994, Tozzi, Rv. 198343)

Appare evidente che l’obbligo di revoca del beneficio già concesso impedisce
la sua concessione nel caso esso non lo sia ancora.

Il Tribunale di Sorveglianza, quindi, ha esattamente effettuato una

3

della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre,

valutazione globale e non limitata ad alcuni semestri, respingendo il tentativo del
detenuto di considerare i semestri di detenzione come compartimenti stagni,
“ritagliando” i semestri negativi per far apparire gli altri come non meritevoli di
un giudizio negativo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso il 10 aprile 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

processuali.

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