Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18363 del 19/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18363 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
HU HU DONG nato il 30/07/1976
HUANG SHU YUN nato il 08/11/1974

avverso la sentenza del 07/03/2016 del TRIBUNALE di PADOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 19/12/2017

Fatto e diritto
1. Hu Hu Dong e Huang Shu Yun ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa
ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena di
mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuno

per il reato di furto aggravato.

Deducono gli imputati la violazione di legge e la carenza di motivazione ai sensi dell’art. 606,
primo comma, lett. e) c.p.p. in relazione all’art. 129 c.p.p..
2. Osserva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili, apparendo le doglianze proposte dagli

inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è, da un lato, adeguato
a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art. 129 c.p.p. richiamando, tra l’altro, le risultanze del verbale di arresto. Tale
motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., 27
marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., 25 novembre
1998, Messina).
Più volte questa Corte ha evidenziato come nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen.
sia i nammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata
verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non
punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che
avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.
proc. pen. (Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000; Sez.6 n. 250 del 30/12/2014). Invero il giudice del
patteggiamento deve, nei limiti di una motivazione semplificata della sentenza, indicare le ragioni
dell’accoglimento dell’accordo e dare conto dell’accertamento sull’assenza di cause di non punibilità,
sull’esatta qualificazione del fatto, sulla correttezza della valutazione delle circostanze e
sull’adeguatezza della pena. (arg. ex

Sez.

4, n. 31392 del 21/04/2010), ragioni queste

esattamente indicate nella sentenza impugnata.
3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e di una Somma in favore della cassa delle ammende che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare per ciascuno in C 2000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 19.12.2017

imputati del tutto destituite di specificità, oltre che manifestamente infondate o per altro verso

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