Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18362 del 19/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18362 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEONI MIRCO nato il 21/02/1975 a PINETO

avverso la sentenza del 15/07/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 19/12/2017

e

Fatto e diritto
1.Leoni Mirco

ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale è stata

cow’errnata nei suoi confronti la condanna alla pena di anni due di reclusione ed C 150,03
di mul7.:a per il reato p. e p. dagli artt. 624 c.p., 625 n. 2 – 6 – 7 e 61 n. 5 c.p. Deduce
il ricorrente l’inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, ex art 606, primo
corr ma, lett. b) c.p.p. in relazione all’art. 62 bis c.p. e all’art. 133 c.p., nonché
mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione per vizio desunto

riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
1.1. In data 21.9.2017 è pervenuta presso questa Corte dalla Direzione della Casa
circondariale di Larino, dichiarazione con la quale Leoni Mirco ha chiesto il passaggio in
giudicato della sentenza rinunciando al ricorso.
2. Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia all’impugnazione, dovendo
attrbuirsi alla dichiarazione dell’imputato tale valenza. Ed invero, la rinuncia ali’
impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in
un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della
inammissibilità dell’impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 13
gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996,
Ruggiero; Sez. 1 n. 32155 del 19/06/2013). È altresì negozio formale che non ammette
equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589 c.p.p.,
al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell’atto da parte
degli organi competenti (Sez. 1,n. 32155 del 19/06/2013).
Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di
rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente dall’imputato, presso ia
Casa Circondariale di reclusione.
3. A :a inammissibllità del ricorso consegue

ex art. 616 c.p.p. la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
deile ammende che si stima equo determinare in C 500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di cinquecento euro alla cassa delle ammende.
Così deciso H 19.12.2017

dal testo della sentenza impugnata ex art. 606 lett. e) c.p.p., in ordine al mancato

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