Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18362 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18362 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO Dl
ROMA
nei confronti di:
YAHYAOUI RAMZI N. IL 19/06/1987
avverso l’ordinanza n. 8/2012 TRIBUNALE di ROMA, del 28/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/~ite le conclusioni del PG Bistt. „L, a.u….ttam…..4.4.A okx-t-t
lar•-114.41r~brg-

Udit i difensor Avv.;

411-44L Leia-L4

Data Udienza: 10/04/2013

ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 28.3.2012, il Tribunale di Roma dichiarava non doversi
procedere relativamente all’istanza formulata dal Procuratore Generale presso la
corte d’Appello di Roma, di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza,
emessa dal Tribunale di Roma in data 23.11.2011 , nei confronti di Ramzi YAHYAOUI,
ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., poiché nel dispositivo non si dava conto
dell’intervenuta applicazione della diminuente di cui all’art. 73 c. 5 dpr 309/90, pur
di una circostanza può essere desunta dalla motivazione del provvedimento , anche
se nel dispositivo non se ne faccia menzione sempre che l’esame della motivazione ,
come nel caso di specie, consenta di ricostruire in modo inequivoco il procedimento
seguito per la determinazione della pena.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale presso la corte d’appello di Roma, secondo cui l’ordinanza emessa è errata
in quanto a fronte dell’incompletezza del dispositivo della sentenza si deve sempre
procedere nella forma della correzione dell’errore materiale, essendo rilevante la
completezza dell’iscrizione nel casellario e che nella fase dell’esecuzione il
riconoscimento della diminuente avrebbe rilievo, qualora venisse revocato il beneficio
della sospensione.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato.
Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E’ stato correttamente rilevato dal ricorrente che nella motivazione della
sentenza suindicata veniva fatto riferimento all’applicazione della diminuente di cui
all’art. 73 c. 5 dpr 309/90, ma che non ne veniva fatta menzione nel dispositivo;
essendo stata la motivazione redatta contestualmente al dispositivo, doveva trovare
applicazione quella costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema
di patteggiamento, l’eventuale divergenza fra dispositivo e motivazione può essere
risolta attraverso la procedura di correzione dell’errore materiale ex art. 130 c.p.p.
(Cass. Sez.I, 4.12.2012, n. 4055, SEz. II, 21.10.2010, n. 45526), atteso che la
incompletezza del dispositivo rispetto al contenuto della motivazione costituisce
errore materiale che va emendato, onde correttamente compilare gli estratti

2

esplicitamente menzionato nella motivazione , in ragione del fatto che l’applicazione

esecutivi delle sentenze (che non contengono le motivazioni) , nonché correttamente
iscrivere le sentenze nel casellario.
Pertanto la giustificazione addotta dal Tribunale a quo sulla non necessità
della correzione, potendosi desumere dalla motivazione l’intervenuto riconoscimento
della diminuente, non è corretta, ricorrendo la necessità della completa indicazione
nel dispositivo dei dati caratterizzanti la ritenuta ipotesi di reato, anche nei suoi profili

l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. La correzione del dispositivo
della sentenza suindicata viene disposta da questa Corte, con obbligo di annotazione
sull’originale della sentenza.
p.q.m.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e per l’effetto dispone la correzione
del dispositivo della sentenza emessa il 23.11.2011 dal Tribunale di Roma, nei
confronti di Ramzi YAHYAOUI, nel senso che in relazione al reato di cui all’art. 73 dpr
309/90 deve intendersi riconosciuta la diminuente di cui al quinto comma dell’articolo
citato. Si annoti sull’originale dell’atto.
Così deciso in Roma, addì 10 Aprile 2013.

circostanziali emergenti in modo inconfutabile dalla motivazione : ne deve seguire

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