Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18361 del 19/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18361 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NIKOLLI GADVALIN nato il 30/11/1966 a RUBIK( ALBANIA)

avverso la sentenza del 16/12/2015 del GIUDICE DI PACE di FORLI’
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 19/12/2017

Fatto e diritto
1.Nikolli Gjovalin

ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale è stato

condannato alla pena di C 1000,00 di multa per il reato di cui all’art. 582 c.p.
Deduce il ricorrente a mezzo del suo difensore:
– con il primo motivo assoluzione per non aver commesso il fatto e/o per mancanza
di prove ex art. 530 c.p.p.,
– con il secondo motivo

esclusione della procedibilità ex art. 34 e 35 del D.L.GS.

– con il terzo motivo il riconoscimento dell’attenuante della provocazione,
-con il quarto motivo il riconoscimento delle generiche.
2.

L’impugnazione è inammissibile, essendo stato il relativo atto sottoscritto

esclusivamente dal difensore di fiducia dell’imputato avv. Sonia Giulianelli non
cassazionista. Sul punto è sufficiente richiamare i principi costantemente espressi da
questa Corte, secondo cui la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte
di difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen.,
l’inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000).
3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue

ex art. 616 c.p.p. la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C
2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

ricorrente al pagamento delle spese

processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 19.12.2017

274/2000„

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