Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18360 del 19/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18360 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAGNOLI LUCIANO nato il 12/12/1961 a ROSARNO
avverso la sentenza del 15/06/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
Data Udienza: 19/12/2017
Fatto e diritto
1.Magnoli Luciano
ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale è stata
confermata nei suoi confronti la condanna alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli
art. 495 assorbito nel reato previsto dall’art. 497 bis c.p.
Deduce il ricorrente:
– con il primo motivo, I a violazione ex art. 606 lett. b-c-ed e, con riferimento al negato
riconoscimento delle attenuanti generiche,
c.p.p. con riferimento agli artt. 133 e 497 bis c.p., discostandosi la sentenza impugnata
immotivatamente dal minimo edittale.
2. Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente infondato.
2.1. I giudici di appello hanno dato conto adeguatamente delle ragioni per le quali hanno ritenuto
che l’imputato non meritasse di beneficiare delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto
della personalita’ negativa dell’imputato che ha subito condanne sino a dieci anni di reclusione ed
essendo comunque la pena irrogata vicina al minimo. Tale valutazione non merita censure, facendo
corretta applicazione dei principi piu’ volte affermati da questa Corte, secondo cui le circostanze
attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso
favorevole all’imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano
sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il
riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Cassazione penale,
sez. III, 27/01/2012, n. 19639). Inoltre, la
concessione o meno delle attenuanti generiche
rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui
esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la
sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla
personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010).
2.2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso circa la
determinazione della pena nei confronti del Magnoli, contenendo la sentenza impugnata
l’enunciazione delle ragioni di tale determinazione. Invero, la graduazione della pena,
anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti
ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come
per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione
(Sez. 5, n.
5582 del 30/09/2013).
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue
ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni edotte, si stima equo determinare in C
– con il secondo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo comma, lett. b) ed e)
2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 19.12.2017