Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1836 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1836 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SERIO SILVANA N. IL 14/06/1951
2) FORNARO CIRO N. IL 03/08/1962
avverso la sentenza n. 15349/2004 TRIB.SEZ.DIST. di GROTTAGLIE,
del 09/03/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 4404 1 :3
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Grottaglie, con sentenza del 9/3/2011,
ha dichiarato Silvana Serio colpevole del reato di cui all’art. 59, co. 1, d.Lvo 152/99,
per avere quale responsabile della stazione di servizio FINA, effettuato lo scarico
della acque reflue industriali in difetto della prescritta autorizzazione, e Ciro Fornaro
in qualità di gestore della stazione ESSO per lo stesso reato, nonché per quello di cui
pericolosi, costituiti da fanghi provenienti da attività di autolavaggio, e ha
condannato ciascuno di loro alla pena di euro 1.032,00 di ammenda.
La difesa dei prevenuti propone autonomi ricorsi per cassazione, con i seguenti, in
parte identici, motivi:
-vizio di motivazione in relazione agli elementi emersi nel corso della istruttoria
dibattimentale alla udienza del 23/1/07 e alla documentazione esibita dai prevenuti,
non considerando che la Serio e il Fornaro erano comodatari dell’impianto e non
proprietari, per cui gli stessi non erano legittimati a richiedere alcun titolo
abilitativo; peraltro nessuna emergenza probatoria aveva permesso di dimostrare la
funzionalità dello scarico de quo;
-i reati contestati avrebbero dovuto essere dichiarati estinti per prescrizione, vista la
data dell’accertamento, 23/10/02, e la data della pronuncia impugnata, 9/3/11.
-il Fornaro, in relazione alla contestata violazione dell’art. 51, rileva di avere
ampiamente provato, esibendo tutta la regolare documentazione per l’esercizio
della attività, la insussistenza del reato ascrittogli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati per quanto di ragione.
Il Tribunale ha ritenuto di non potere pervenire ad una pronuncia di improcedibilità
dei reati a seguito di intervenuta prescrizione, posto che gli stessi hanno natura ed
effetti permanenti e la difesa degli imputati non ha fornito alcuna prova in ordine
alla rimozione degli effetti permanenti della condotta criminosa.
La argomentazione motivazionale adottata dal decidente si palesa non corretta:
infatti, perché il giudice tenga in considerazione il protrarsi della permanenza,

all’art. 51, d.Lvo 22/97, in quanto nella qualità predetta, smaltiva rifiuti speciali non

questa deve risultare dagli atti, senza, però, porre a carico dell’imputato l’onere di
provare che esso non ha perseverato nell’illecito,
In assenza di tale prova, il giudice deve, piuttosto, ritenere, in applicazione del
principio in dubio pro reo, che vi sia stata desistenza, assumendo come termine
iniziale per il decorso della prescrizione la data dell’accertamento ( Cass. 15/9/1999,

Conseguentemente, nel caso di specie le violazioni contestate ai prevenuti sono
state accertate in data 23/10/2002, per la Serio, e in data 25/10/2002, per il Fonaro,
di tal chè il termine prescrizionale, di anni 4 e mesi 6, risulta ampiamente
consumato ( 23 e 25 aprile 2007 ) antecedentemente alla pronuncia impugnata, resa
il 9/3/2011.
L’accoglimento della eccezione di prescrizione rende superfluo l’esame delle
ulteriori doglianze formulate nei rispettivi atti di impugnazione e determina
l’annullamento senza rinvio della sentenza gravata per estinzione dei reati.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per
essere i reati estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma il 6/12/2012.

n. 10640).

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