Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18359 del 19/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18359 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEVACOVICH VALENTINA nato il 13/01/1987 a UDINE

avverso la sentenza del 26/07/2016 del TRIBUNALE di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 19/12/2017

Fatto e diritto

1. Levacovich Valentina ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ai sensi degli
artt. 444 e ss. c.p.p., con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena di mesi sette
di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto aggravato.
Deduce l’imputata l’inosservanza del precetto di cui all’art. 129 c.p.p. e l’illogica e
insufficiente motivazione della sentenza.
2. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile apparendo le doglianze proposte del

atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è, da un lato, adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.
129 c.p.p., richiamando, tra l’altro, il contenuto del verbale di arresto. Tale motivazione, avuto
riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni,
secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Sez. un., 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., 25 novembre 1998, Messina).
Più volte questa Corte ha evidenziato come nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen.
sia inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata
verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non
punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che
avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.
proc. pen. (Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000; Sez.6 n. 250 del 30/12/2014). Invero il giudice del
patteggiamento deve, nei limiti di una motivazione semplificata della sentenza, indicare le ragioni
dell’accoglimento dell’accordo e dare conto dell’accertamento sull’assenza di cause di non punibilità,
sull’esatta qualificazione del fatto, sulla correttezza della valutazione delle circostanze e
sull’adeguatezza della pena. (arg. ex

Sez.

4, n. 31392 del 21/04/2010), ragioni queste

esattamente indicate nella sentenza impugnata.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C 2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 19.12.2017

tutto destituite di specificità, oltre che manifestamente infondate o per altro verso inammissibili,

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