Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18358 del 19/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18358 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MENCONI FRANCESCO nato il 16/08/1971 a CARRARA

avverso la sentenza del 17/05/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 19/12/2017

Fatto e diritto
1.Menconi Francesco ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale è
stata rideterminata nei suoi confronti la pena di anni due di reclusione per il reato di cui
all’art. 582 c.p. e minaccia.
Deduce il ricorrente I ‘inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di
alcune norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale ex
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione,

atteso che l’esagerata intensita’ del dolo ravvisata nei confronti dell’imputato deriva
dall’assunzione di bevande alcoliche e dal fatto che l’imputato fortemente alterato non si
rendeva conto delle proprie azioni e tale condizione non esattamente valutata si e’
riverberata sulla quantificazione della pena che appare eccessiva.
2. Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente
infondato. Ed invero, la Corte territoriale ha dato esaurientemente conto delle plurime
ragioni per le quali ha ritenuto di fissare la pena nei confronti dell’imputato nella misura
di anni due di reclusione, in considerazione della futilita’ dei motivi a delinquere dal suo
carattere forsennatamente violento dalla censuratezza anche specifica da cui e’ gravato,
nonche’ dalla recente condanna, anche in primo grado per fatti analoghi a quelli per cui
si e’ proceduto.
Sul punto e’ sufficiente rilevare come la graduazione della pena, anche in relazione
agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti,
rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la
pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende
che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione

(Sez. 5, n.

5582 del 30/09/2013).
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue

ex art. 616 c.p.p. la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C
2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 19.12.2017

art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., con riferimento a quanto previsto dall’art. 133 c.p.

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