Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18356 del 25/03/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18356 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMPO VALERIO N. IL 09/01/1959
avverso l’ordinanza n. 1938/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 19/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sea4te le conclusioni del PG DoW cia., L
,PAA:e,A;
uyvv 4,4″Arx

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 25/03/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19.4.2012 il Tribunale di sorveglianza di Palermo
rigettava l’istanza di riabilitazione proposta da Campo Valeria in
relazione alla sentenza di patteggiamento pronunciata dal Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 17.5.2004 per il reato
previsto dall’art.416 bis cod.pen., commesso in Trapani sino al 1998.
Il Tribunale di sorveglianza rigettava l’istanza poiché il condannato

conseguenze dannose del reato.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il difensore del
condannato ricorre per violazione di legge: la dichiarazione rilasciata dal
Sindaco del Comune di Trapani nella parte in cui dichiara che “nulla asta
da parte della scrivente Amministrazione ai fini del procedimento di
riabilitazione di Campo Valeria” ha sostanziale natura liberatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’art.179

ult.comma

cod.pen.

prevede,

quale

condizioni

imprescindibile per beneficiare della riabilitazione, che il condannato
abbia adempiuto le obbligazioni risarcitorie o restitutorie nascenti dalla
commissione del reato a norma dell’art.185 cod.pen.. Tale obbligo, al cui
adempimento la legge assegna valore dimostrativo dell’avvenuto
ravvedimento del condannato, permane a carico del soggetto che richiede
la riabilitazione anche quando nel processo penale non vi sia stata
pronuncia in ordine alle obbligazioni civile nascenti dal reato (Sez. 1, n.
7752 del 16/11/2011 – dep. 28/02/2012, Liberatore, Rv. 252412) ed
anche quando sia maturato il termine di prescrizione per l’esercizio
dell’azione civile da parte della persona danneggiata (Sez. 1, n. 45765
del 25/11/2008, Piedigaci, Rv. 242340).
Nel caso in esame il documento prodotto è stato correttamente
valutato dal Tribunale di sorveglianza quale “presa d’atto della
impossibilità per l’Ente di intraprendere l’azione risarcitoria a causa della
intervenuta prescrizione del diritto, non equivalente ad una rinuncia
all’azione”.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Campo Valeria deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.

non aveva adempiuto all’obbligo civilistico di eliminazione delle

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma il 25.3.2013.

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