Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18355 del 19/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18355 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIENGO GENNARO nato il 17/04/1979 a NAPOLI

avverso la sentenza del 26/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 19/12/2017

Fatto e diritto
1.Fiengo Gennaro ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale è stata
confermata suoi confronti la condanna alla pena di anni uno di reclusione per i reati di
cui agli artt. 81 cpv. 385 co I e III c.p. e 495 c.p. Deduce il ricorrente che la Corte
territoriale non ha riconosciuto in suo favore le circostanze attenuanti generiche .
2.

Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente

infondato. Ed invero il ricorrente non considera che i giudici di merito hanno, invece,
le

circostanze

attenuanti

generiche

equivalenti

alle

aggravanti.

Sul punto e’ sufficiente evidenziare come le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del
giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale
dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a
ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U,
n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso di specie la Corte territoriale,
con motivazione congrua immune da censure, ha evidenziato come non potessero essere
concesse le generiche prevalenti tenuto conto dei precedenti penali a carico dell’ imputato
e della complessiva particolare intensita’ del dolo mostrato nel corso del controllo
3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue

ex

art. 616 c.p.p. la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C
2000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

ricorrente al pagamento delle spese

processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 19.12.2017

concesso

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