Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18354 del 25/03/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18354 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMPENNI’ FRANCESCO ANTONIO N. IL 30/08/1974
avverso l’ordinanza n. 3402/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 27/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/se ite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 25/03/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza del 27/4/2012,
rigettava l’istanza di remissione del debito avanzata da Campennì Francesco
Antonio con riferimento al pagamento di una somma a titolo di mantenimento in
carcere.
L’ordinanza sottolineava che, successivamente alla scarcerazione, il
Campennì aveva più volte violato la misura di sicurezza della libertà vigilata,

evincere che la condotta inframuraria era stata solo formalmente regolare, ma
non effettivamente orientata ad un serio reinserimento sociale.
In secondo luogo, il magistrato riteneva che l’effettiva condizione economica
del richiedente non fosse quella esposta (reddito di euro 800,00 mensili con cui
mantenere la compagna e le due figlie), risultando il Campennì titolare di
un’impresa di commercio di autovetture e possessore di due autovetture, la
moglie proprietaria di un’autovettura e un ciclomotore ed avendo la coppia la
disponibilità del fabbricato per civile abitazione di proprietà dei genitori della
moglie: l’adempimento del modesto debito non avrebbe, quindi, comportato un
considerevole squilibrio nel bilancio del richiedente.

2. Ricorre per cassazione Francesco Antonio Campennì, eccependo la nullità
del provvedimento per mancato avviso al difensore di fiducia nominato
unitamente alla richiesta di remissione del debito del decreto di fissazione
dell’udienza camerale.

3.

Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per

l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Come emerge dal fascicolo processuale, nell’istanza di remissione del debito
avanzata da Campennì Francesco Antonio era presente la nomina di un difensore
di fiducia; il decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio era stato,
peraltro, notificato a difensore di ufficio contestualmente nominato dal
Magistrato di Sorveglianza; la nullità non era stata sanata dalla comparizione del
difensore di fiducia all’udienza del 27/4/2012.

2

frequentando pregiudicati e soggetti vicini ad un clan mafioso, da ciò potendosi

Trattandosi di udienza nella quale è necessaria la partecipazione del
difensore (art. 666 cod. proc. pen. richiamato dall’art. 678 cod. proc. pen.), si è
prodotta una nullità assoluta ed insanabile dell’udienza e dell’ordinanza
conseguente.

L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata, con rinvio per nuovo
esame al Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di
Sorveglianza di Catanzaro.

Così deciso il 25 marzo 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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