Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18354 del 19/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18354 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
EQUABILE ANTONIO nato il 15/03/1974 a NAPOLI
PELUSO TERESA nato il 07/10/1977 a NAPOLI
avverso la sentenza del 21/09/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
Data Udienza: 19/12/2017
Fatto e diritto
1.Equabile Antonio e Peluso Teresa ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe,
con la quale è stata confermata nei loro confronti la condanna alla pena di mesi otto di
reclusione ed C 400,00 di multa per Equabile e alla pena di mesi sette di reclusione ed C
250,00 di multa per la Peluso concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche
equivalenti ali’ aggravante e alla recidiva per Equabile, per i reati di cui agli art. 110,
633, 639 bis c.p. e 624 e 625 n. 2 c.p.
relazione all’ art. 62 bis c.p. difettando la sentenza impugnata di motivazione in ordine al
rigetto della richiesta di concessione di tali attenuanti.
I ricorsi sono inammissibili, siccome generici e, comunque, manifestamente infondati.
Ed invero i ricorrenti non considerano che i giudici di merito hanno, invece, concesso le
circostanze attenuanti generiche equivalenti all aggravante.
Sul punto è sufficiente evidenziare come le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del
giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale
dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a
ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U,
n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso di specie la Corte territoriale,
con motivazione congrua immune da censure, ha evidenziato come non potessero essere
concesse le generiche prevalenti, tenuto conto della durata dell’ occupazione e della
particolare intensita’ del dolo.
3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare per ciascuno
in C 2000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuna al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 19.12.2017
Deducono gli imputati la violazione dell’art. 606 primo comma lett. e c.p.p.. in