Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18353 del 19/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18353 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
QUIAMBAO VICTOR GONZALO nato il 26/04/1990 a ROMA

avverso la sentenza del 15/09/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 19/12/2017

Fatto e diritto
1.Quiambao Victor Gonzalo Fessandrol ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe,
con la quale in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 17.4.2013 e’ stato
concesso nei suoi confronti il beneficio della sospensione condizionale della pena con
conferma della condanna alla pena di 300,00 di multa per il reato p. e p. dall’art. 588
cpv c.p. per aver partecipato ad una rissa nella quale tutti i contendenti riportavano
lesioni.

– con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. e)
c.p.p. in relazione all’art. 530, I e II comma c.p.p. per mancanza o manifesta illogicità
della motivazione,
– con il secondo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo comma, lett e)
c.p.p., per carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena finale.
2. Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente
infondato.
2.1. Il primo motivo di ricorso non si confronta con la congrua motivazione della Corte
territoriale, che ha ritenuto sussistente la responsabilita’ dell’imputato in considerazione
del fatto che gli agenti intervenuti fermavano sette soggetti coinvolti nella rissa tutti con
lesioni al volto tra cui il Quiambao, anch’egli partecipante attivo alla contesa con l’intento
di arrecare offesa agli avversari. Il motivo di ricorso non contestando compiutamente
quanto evidenziato nella sentenza impugnata risulta affetto da insuperabile genericita’
che si ha non solo quando il motivo risulti intrinsecamente indeterminato, ma altresì
quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del
provvedimento impugnato. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013).
2.2. Manifestamente infondato si presenta altresi’ il secondo motivo di ricorso in punto
di difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Ed invero, la Corte territoriale ha
dato esattamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di irrogare la pena nella
misura indicata in considerazione del disvalore del fatto che ha indotto il primo giudice a
concedere le aggravanti in misura equivalente alle aggravanti.
Sul punto, è sufficiente evidenziare che in tema di determinazione della misura della
pena, il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita
valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 C.P. assolve adeguatamente
all’obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e
non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto. (Sez.
2, sent. n. 12749 del 19/3/2008, Rv. 239754, ric. Gasparri e altri; conf. ASN 198900056
Rv. 180075).

Deduce imputato:

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue

ex art. 616 c.p.p. la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €
2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 19.12.2017

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