Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18352 del 25/03/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18352 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VENTURELLI ENRICO N. IL 10/03/1968
avverso l’ordinanza n. 1493/2011 TRIBUNALE di BRESCIA, del
06/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/seMite, le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 25/03/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6.10.2011 il Tribunale di Brescia, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da Venturelli
Enrico di applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti
giudicati con le sentenze del 6.11.2007 e 10.10.2008 della Corte di
appello di Brescia, già unificate con ordinanza del 10.5.2011, e quelli
giudicati con la sentenza di condanna 4.6.2008 del Tribunale di Brescia.

motivi: 1) violazione della legge penale, mancanza contraddittorietà e
manifesta illogicità della decisione; 2) omessa valutazione dello stato di
tossicodipendenza prospettato nell’istanza quale elemento ulteriore in
grado di giustificare l’unicità del disegno criminoso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.La Corte di appello, premesso che i reati unificati con propria
ordinanza del 10.5.2011 hanno ad oggetto fatti di evasione fiscale e
bancarotta fraudolenta commessi fino al dicembre 2003, e che i reati
giudicati con la sentenza 4.6.2008 del Tribunale di Brescia riguardano
episodi di truffa e falso commessi tra i mesi di ottobre 2005 e gennaio
2006, ha ritenuto l’insussistenza di un’unica originaria ideazione
criminosa, trattandosi di condotte non omogenee separate da un
consistente lasso di tempo, valutata anche la circostanza che il
condannato era soggetto operante illegalmente in ambiti commerciali e
finanziari di alto livello. Le argomentazioni svolte dalla Corte di appello
sono immuni da vizi logici ed insuscettibili di ulteriore sindacato nel
merito.
2.L’istanza di applicazione della disciplina della continuazione
contiene la finale affermazione (non documentata) che “lo scrivente è
seguito dal Ser.T di Brescia dal dicembre 2006”, circostanza ben diversa
dalla allegazione di un nesso di causalità tra la commissione dei reati ( di
natura fiscale e commerciale) e la condizione personale di
tossicodipendente, riferita peraltro ad un periodo temporale successivo
rispetto alla commissione dei reati giudicati.

Avverso l’ordinanza di rigetto il difensore ricorre per i seguenti

A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Venturelli Enrico deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma il 25.3.2013.

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