Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18352 del 19/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18352 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
SCALAS SALVATORE nato il 29/01/1957 a VILLACIDRO
MURGIA OMAR nato il 07/09/1981 a CAGLIARI

avverso la sentenza del 30/01/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 19/12/2017

Fatto e dirdto

1. 5c:alìs Sa , vatore e lviurgia Ornar ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe con
la cuale e stata confermata nei loro confronti la condanna alla pena di mesi sa’
reclusione ed E 200,00 di multe per I reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn 2 e

nis

e.p.
Eeducono i ricorrenti:

di

inarrirrissibilità o di decadenza in relazione risultando la ritenuta sussistenza
dell’aggravante de’ mezzo fraudolento lesivi dei principi di cui agl artt. 521 c.p. e 522
C. p.
i’inosservanza o erronea app’icazione della legge penale in relazione agli artt. 606
lett, b) c.p.p.e 625 n. 2 c.p., riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’USO
de! mezzo ft- audolento.
2.

1

ricorsi

sono

inammissibili,

siccome

manifestamente

iiifonieti.

2.1. Non merita alcuna censura valutazione della Corte territoriale che ha riteautia
suseistente nella fattispecie in esame l’aggravante del mezzo fraudolento, essi -allea
con”:tnui: nell’imputazione tutti gli elementi di tale aggravante in considerazione del rnttci
che in essa era contestato agli imputati l’essere entrati nella centrale Enel, ormai inattiiva,
tramite un varco realizzato nel muro perimetrale e,

la circostanza che gli imp dati

abbiano ammesso di aver sfruttato quell’ampio varco nel muro perimetrale per accedere
all’interno del recinto della ex centrale elettrica e sottrarre con relativa facilità i vara
macchinari, dà conto del fatto che alcuna “novità” nella riconosciuta aggravante vi e
stato

2.2. Manifestamente infondato si presenta altresì il secondo motivo di racerso

circi la non configurabilità nella fattispecie dell’aggravante suddetta. Sul pun’e
sufficiente evidenziare che in tenia di furto aggravato, l’espressione ” mezzo
di cui al n 2 comma primo ct. 625 cod. pen., comprende ogni attività

,

( 1;d1)1(2.;.

che sorprenda o soverchi la contraria volontà del detentore della cosa, siec
esso r entra ogni operazione straordinaria improntata ad astuzia o scaltrezza, diretta

ed

eluder! le cautele ed a rendere vani gli accorgimenti predisposti dal soggetto passiva a
difesa delle proprie cose

(Sez.

4, n. 13871 del 06/02/2009;

Sez. 2, 1 -1.

7840

27/09/1990). Nella fat:tispecie invero si rinvengono tali elementi ben potendosi i
rivolta ad utilizzare i! foro sul muro di recinzione un’attività diretta aonunt
eluciere
3.

le

cautele

e

gli

p – edispc nt

accorgimenti

La inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrentet

pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle amm
che, in ragione delle question . dedotte

stima equo determinare

2000,00
P.Q.M.

per

– l’inosservanza delle norme processuali, stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i

ricorrenti al pagamento delle spese

processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 19.12.2017

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