Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18351 del 19/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18351 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NAPPI GIOVANNI GIACOMO nato il 21/04/1967 a LIVERI

avverso la sentenza del 07/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 19/12/2017

Fatto e diritto
1.Nappi Giovanni Giacomo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale è
stata confermata nei suoi confronti la condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il
reato di cui agli artt. 81 cpv. 494 c.p. e 348 c.p.
Deduce il ricorrente la violazione dell’art. 129 c.p.p. in relazione all’art. 606, primo
comma, lett. e) c.p.p. per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione.
Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente

infondato. Ed invero il ricorrente non specifica esattamente in quali punti la sentenza
impugnata difetterebbe di motivazione in relazione alla responsabilita’ dell’imputato, ne’
si confronta

con la motivazione della sentenza impugnata. Sul punto e’ sufficiente

evidenziare come in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono
ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì
quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del
provvedimento impugnato. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013)
3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue

ex art. 616 c.p.p. la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €
2000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

ricorrente al pagamento delle spese

processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 19.12.2017

2.

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