Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18350 del 19/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18350 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
ARVELADZE IRAKLI nato il 09/01/1986
CHEKUS OLEG nato il 16/07/1977
KIMUTSADSE GIORGI O OLEG nato il 19/06/1982

avverso la sentenza del 28/10/2015 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 19/12/2017

Fatto e diritto
1.Arveladze Irakli, Chekus Oleg e Kimutsadse Oleg ricorrono avverso la sentenza di cui
in epidrafe„ con la quale è stata confermata nei loro confronti la condanna alla pena di
anni 3 di reclusione ed C 500,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625
n. 2 c.p.
Deducono gli imputati:

riconoscimento delle attenuanti generiche, con criterio di equivalenza alle contestate
aggravanti,
-con il secondo motivo la violazione dell’art. 606 Lett. e) c.p.p., in relazione all’art.
546 c.p.p, lett. e) c.p,p..
2. I ricorsi sono inammissibili, siccome generici e, comunque, manifestamente
infondati.
2.1. Non merita alcuna censura la valutazione dei giudici di merito che hanno negato la
concessione delle circostanze attenuanti in considerazione del fatto che gli imputati non
hanno indicato elementi positivi di valutazione e del precedente a carico di ciascuno.
Sul punto e’ sufficiente evidenziare come le circostanze attenuanti generiche hanno lo
scopo

di

estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole

all’imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano
sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché
il riconosc’mento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo
(Cassazione penale, sez. III, 27/01/2012, n. 19639),Inoltre la concessione o meno delle
attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità
del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in
misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva
del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010).
2.2. Del tutto generico si presenta il secondo motivo in merito al vizio di motivazione della
sentenza impugnata, non indicando il ricorrente in quali punti specifici risulta carente la
motivazione della sentenza impugnata e, comunque, non confrontandosi compiutamente con le
argomentazioni sviluppate nella medesima sentenza. Piu’ volte questa Corte ha evidenziato
come in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici
non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della
necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
(Sez. 5,

n.28011 del 15/02/2013).

con il primo motivo la violazione dell’art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione al mancato

3. Ala nammissibilità dei ricors consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che,
in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare per ciascuno in 2000,00.

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuna al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle

Cies , deciso il 19.12.2017

F.rnmelde.

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