Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1835 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1835 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GAZZARA SANTI

Data Udienza: 06/12/2012

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) RICCOBONO GAETANO N. IL 28/02/1977
avverso la sentenza n. 1346/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 27/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per k
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 30/10/2009, dichiarava Gaetano
Riccobono colpevole dei reati di cui agli artt. 44 lett. b), 64, 71, 93, 94 e 95
d.P.R. 381/01, perché realizzava in zona sismica, in assenza di titolo
abilitativo e delle prescritte autorizzazioni, un immobile ad una elevazione
scala interna di collegamento, in difetto della prescritta denunzia di inizio
lavori all’ufficio del Genio Civile e delle prescrizioni tecniche previste dalla
normativa antisismica ( fatti accertati in Palermo il 18/11/2005 ); nonché
per avere realizzato, nel medesimo manufatto, in violazione delle stesse
disposizioni di legge, un torrino in muratura per la copertura della scala
interna ( fatto accertato il 20/1/2006 ); condannava, pertanto, il
prevenuto alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di arresto ed
euro 20.000,00 di ammenda.
La Corte di Appello di Palermo, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse dell’imputato, con sentenza del 27/10/2011, in
parziale riforma del decisum di prime cure, ha dichiarato non doversi
procedere in relazione ai reati attinenti alla normativa antisismica,
commessi il 18/11/2005, perché estinti per prescrizione, ed ha ridotto la
pena a mesi 6 di arresto ed euro 19.500,00 di ammenda, con conferma
nel resto.
Propone ricorso per cassazione la difesa del Riccobono, con i seguenti
motivi:
-la Corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare prescritti anche i reati di
cui ai capi A) e B) della imputazione, in quanto essendo stati commessi il
4

18/11/2005, il relativo termine di anni 4 e mesi 6 si era già consumato
abbondantemente al momento della pronuncia, resa il 27/10/2011;

4

fuori terra, in cemento armato, con copertura piana e calpestabile, con

-violazione di legge in relazione al disposto di cui all’art. 597, co. 4, cod.
proc. pen., rilevato che il giudice di seconde cure, pur ritenendo la
declaratoria di prescrizione per le violazioni alla normativa antisismica, ha
operato una riduzione della pena inflitta in misura inferiore al minimo
edittale previsto dalla fattispecie incriminatrice.

Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, con cui viene eccepita la
prescrizione dei reati di cui ai capi A) e B) della imputazione.
Va rilevato, infatti, che le violazioni contestate risultano commesse alla
data del 18/11/2005, per cui il termine prescrizionale di anni 4 e mesi 6 si
è maturato, già, 18/5/2010, antecedentemente, quindi, alla pronuncia
resa dalla Corte territoriale del 27/10/2011.
Va osservato, altresì, che anche a volere computare la sospensione del
detto termine, come argomentato dal giudice di seconde cure, per un
periodo di anni 1 e giorni 23 ( rinvio dal 4/10/2010 al 27/10/2011 ),
sospensione determinata per effetto della disciplina di cui all’art. 2 ter, L.
125/2008, il termine si sarebbe consumato al 10/6/2011, sempre prima
della data in cui è stata resa l’impugnata pronuncia.
Conseguentemente, la fondatezza del ricorso determinando la compiuta
instaurazione del rapporto di impugnazione, permette di rilevare la
sussistenza delle cause di non punibilità, nella specie sussistenti, in
quanto anche gli ulteriori reati, di cui ai capi di imputazione F) e G), si
sono prescritti al 12/2/2012, e vanno dichiarati estinti; di talchè la
sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

2..

CONSIDERATO IN DIRITTO

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza
impugnata perché i residui reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma il 6/12/2012.

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