Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18349 del 19/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18349 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PARNOFFO ALESSANDRO nato il 02/10/1985 a NAPOLI

avverso la sentenza del 23/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 19/12/2017

Fatto e diritto
1.arnoUo Alessandro ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale C
stata confermata nei suoi confronti la condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed C
200,0C di multa, per il reato di cui agli artt. 624 c.p. 625 n. 7 c.p.
Deduce i ricorrente la nullità della sentenza per mancanza della motivazione ex art.
606, primo comma, lett. e) c.p.p., non esplicitando la sentenza impugnata le ragioni dei
mancato accoglimento delle deduzioni difensive in appello, anche con riguardo alla

2. Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestarmi -ainfondato. Ed invero, la sentenza impugnata d’ esaurientemente conto delle ragioni
quali ha ritenuto l’imputa:o responsabile del reato di furto aggravato dell’auto della Per HIo
siccome sorpreso dagli agenti a bordo di essa.
A

ronte degli elementi di responsabilita’ compiutamente ascritti all’imputato.

quest’ultimo si e’ imitato a sviluppare doglianze del tutto generiche disancorate dali’iter
argomentativo della sentenza impugnata.
In tema di . nammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generic
solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della
necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato
(Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013). Per quanto concerne poi la determinazione della pena sul
punto, è sufficiente evidenziare che in tema di determinazione della misura della pena,
giudice del rne — ito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valuta z
– ione 0 1 ero o
più) dei criteri indicati nell’art. 133 C.P. assolve adeguatamente all’obbligo della molivazaiii
tale vaiutaz one, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione
dei crti.eri adottati per addivenirvi in concreto. (Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/3/2008, iRvi.
239754,

ric.

Gasparri

e

altri;

conf.

ASN

198900056

Rv.

180(75ai

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente ai
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delie ammende che,
in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C 2000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 19.12.2017

determinazione della pena.

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