Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18348 del 19/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 18348 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMOROSO LUIGI nato il 31/05/1966 a NAPOLI
avverso la sentenza del 20/04/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 19/12/2017

Fatto e diritto
1.Arnorotto Luigi ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale è stata
com’erenata nei suoi confronti la condanna alla pena di mesi sei di reciusione ien e
200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p.
Deduce il ricorrente,
– con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett.

che l’introduzione del tubo di gomma nel serbatoio del gasolio integri l’agsra ■,ai
all’Ed. 625 c.p.;

secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett

per eriortea applicazione degli artt. 69, 62 bis e 62 n. 4 c.p.
2. H ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente
infondato.
2.1. il primo motivo di ricorso relativo all’inidoneità dell’azione od intedrare
l’aggravante del mezzo fraudolento / stante l’utilizzo di un tubo per aspirare il gasolie
farlo defluire n toniche / e manirestamente infondato. Sul punto è sufficiente richiamare i
principi più volte affermati da questa Corte secondo cui in tema di furto, agli effetti dolori
625 n 2 cod pen, deve considerarsi uso di mezzo fraudolento qualunque attività che sorprench
con l’insidia la contraria volontà del Cetentore. Deve quindi ritenersi sussistente io cir•ostaree3
aggravante prevista nella citata norma nel caso in cui taluno, per sottrarre il coi – bui:3n
contenuto nel serbatoio di una autovettura, abbia fatto defluire il liquido aspirandolo mecl’ei.
un tubo di gomma introdotto nel serbatoio stesso (Sez. 2, n. 4780 del 18/02/1972)
2.2. Generico si presenta il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale date
adeguatamente conto delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche
sostanza rinvenibili nell’assenza di elementi positivi di valutazione. Sul punto si osserva che.
più volte, questa Corte ha evidenziato che le circostanze attenuanti generiche hanno
scopo ci estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favoree0Ha
all’imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano
sul apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso ; si cir
il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno p
(Cassazione penale, sez III , 27/01/2012, n. 19639). Del pari alcun vizio pro._ieriI,oi
va!utazione della Corte territoriale di non riconoscere l’attenuante di cui all’art. 62 i
c.p. neri potendo essere definito di speciale tenuità il valore del gasolio sottratto,
1-1(ine, per quanto concerne I giudizio di bilanciamento è sufficiente evidenziare che !c
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando i
valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacate di le.geimi
qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano poi – reLo
sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la

SOH_17iOnt

per erronea applicazione della legge penale laddove la sentenza impugnata ha ritenute

411

dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza cielo
pena irrogata in concreto (Sez. U, e. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue

ex art. 616 c.p.p. la condanna

ricor- ente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della c_issa
della ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
2000, CO.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

ricorrente al pagamento

processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammonio.
Così der,so 1 19.12.2317

delle ‘rìose

I

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA