Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18347 del 19/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18347 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAUCCI ALESSANDRO nato il 16/03/1962 a PIGNATARO MAGGIORE
avverso la sentenza del 14/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
Data Udienza: 19/12/2017
Fatto e diritto
1.Raucci Alessandro ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale è stata
confermata nei suoi confronti la condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione
per il reato di cui alli art. 216 L. Fall. Deduce l’imputato la ricorrenza del vizio di cui
all’art. 606,primo comma, lett. e) c.p.p., atteso che la sentenza impugnata non ha in
alcun modo valutato l’elemento psicologico del reato e segnatamente il fatto che la
volontà dell’imputato non fosse distrattiva.
Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente
infondato. Ed invero la Corte territoriale contrariamente a quanto sostenuto dall’ imputato
ha evidenziato come la società, ancora formalmente in vita fino al fallimento, aveva una
sede di fatto ormai chiusa e priva di attrezzature di rilevante valore e l’aver sottratto,
senza mai dimostrarne la cessione le due auto formalmente risultanti di proprietà della
ditta, nonché la vendita della altre due dopo il fallimento ha avuto lo scopo chiaro di
sottrarre i beni ai creditori e, pertanto, integra certamente il reato di bancarotta
distrattiva. Tale valutazione in uno al fatto che
imputato non ha dato alcuna
giustificazione circa il mancato rinvenimento dei veicoli o delle somme derivanti
dall’alienazione per le auto cedute prima del fallimento danno conto esaurientemente del
dolo generico che deve caratterizzare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Sul punto e’ sufficiente evidenziare che l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta
fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è
necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare
pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio
sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte/Sez. U,
n. 22474 del 31/03/2016..
3.
Alla inammissibilità del ricorso consegue
ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C
2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 19.12.2017
2.