Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18346 del 19/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18346 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
TARI’ GIOVANNI nato il 04/08/1965 a CEGLIE MESSAPICA
URGESI AURELIA nato il 22/03/1964 a CEGLIE MESSAPICA

avverso la sentenza del 04/04/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 19/12/2017

Fatto e diritto
1.Tarì Giovanni e Urgesi Aurelia ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe, con
la quale è stata rideterminata nei loro confronti la pena in mesi quattro di reclusione ed
C 200,00 di multa ciascuno per il reato di furto di carciofi in danno di Campana Emanuele
di cui agli art. 624 e 625 c.p
Deducono i ricorrenti l’erronea applicazione della legge penale in particolare degli
art. 42 c.p. 192 c.p.p. in riferimento agli artt. 624 e 625 c.p. e la mancanza di

2.

I ricorso sono inammissibili, siccome generici e, comunque, manifestamente

infondati. Gli imputati ripropongono in questa sede censure analoghe a quelle sviluppate
in appello alle quali la Corte territoriale ha dato congrua ed esaustiva risposta circa la
ricorrenza dell’elemento psicologico. La sentenza impugnata, invero, evidenzia come sia
chiaramente rappresentativa dell’elemento psicologico del furto in capo agli imputati la
condotta dagli stessi posta in essere una volta sorpresi dal Campana, i quali una volta
avvertiti dell’imminente arrivo dei Carabinieri si davano a precipitosa fuga e dopo
qualche ora i Carabinieri portatisi presso l’abitazione degli imputati rinvenivano appunto
nell’autovettura in uso agli stessi i carciofi sottratti alla p.o.
Gli imputati non si confrontano con tali valutazioni del tutto coerenti e non illogiche
sviluppando un autonomo ragionamento circa l’errore in cui essi sarebbero incorsi,
determinando insuperabile genericità del motivo di ricorso che ricorre non solo quando
il motivo risulti intrinsecamente indeterminato, ma altresì quando difetti della necessaria
correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
(Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013).
3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare per ciascuno
in C 2000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuna al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 19.12.2017

motivazione in merito all’elemento psicologico del reato

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