Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18345 del 19/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18345 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
MITROVIC LUISANA nato il 26/05/1989 a NAPOLI
RADOSAVLJEVIC SILVANA nato il 23/06/1984 a MILANO
RADOSAVLJEVIC SABRINA nato il 14/06/1984 a AVERSA
DORDEVIC MICHELA nato il 28/05/1972

avverso la sentenza del 26/12/2015 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 19/12/2017

Fatto e diritto
1.

Mitrovic Luisana, Radosavljevic Silvana, Radosavljevic Sabrina e Dordevic Michela

ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ai sensi degli artt. 444 e cc. c.d.p.,
con la quale è stata applicata nei loro suoi confronti la pena di anni uno di reclusione ed euro
300,00 di multa

concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate

aggravanti per il reato di furto aggravato.
Deducono le ricorrenti

la violazione dell’art. 606, primo comma, lett. b) cip.p.

P

606 in

2. Osserva il Collegio che i ricorsi inammissibili apparendo le doglianze proposte del tutto
destituite di specificità, oltre che manifestamente infondate o per altro verso inammissibili,
atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è, da un lato, adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.
129

p.p. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di

applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri
richiesti itiftt,ir tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità te, cra !e
altre, Sez. un., 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., 27 settembre 1995, Serari le; Sez.
un., 25 novembre 1998, Messina).
Pù volte questa Corte ha evidenziato come nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è

relazione agli art. 129 c.p.p. 62 bis e 133 c.p. .

inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata vern – lca o
comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la
censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto
irnpoo – e al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. .pen.
(Sez. 3, e. :1693 dei 19/04/2000; Sez.6

n. 250 del 30/12/2014). Invero I giudice dei

patteggiamento deve, nei limiti di una motivazione semplificata della sentenza, indicare ie ragioni
dell’accoglimento dell’accordo e dare conto dell’accertamento sull’assenza di cause cii non punibilità,
sull’e -satta cualificazione del faLo, sulla correttezza della valutazione delle circostanze e
sull’atletiateciiza della pena. (arg. ex Sez. 4, n. 31392 del 21/04/2010), radio’
esattamente indicate nella sentenza impugnata.
Qt unto alle circostanze attenuanti generiche concesse in misura equivalente alle aggravantl
e alla determinazione della pena, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità,
ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 – 06/02/2014, in motivazione), la
censura relativa alla determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice cll
merito – non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione
conua leciern. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.
3. Alla rnamrnissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna delle ricorrenti a’
pagamento delle spese processuaii e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare per ciascuno in C 2000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso il 19.12.2017

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