Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18344 del 19/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18344 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TORRES NORAMBUENA JULIO MAURICIO nato il 29/06/1974

avverso la sentenza del 26/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 19/12/2017

o

Fatto e diritto
1.Torres Norambuena Julio Mauricio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con
la quale è stata rideterminata nei suoi confronti la pena in anni uno di reclusione ed C
133,00 di multa per il reato di cui agli art. 110, 624, 625 c.p.
Deduce l’imputato la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. e)
c.p.p., atteso che- la sentenza impugnata risulta del tutto priva di motivazione con
riferimento alla richiesta di contenere la pena nei minimi edittali.
Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente

infondato. Ed invero la Corte territoriale ha dato esattamente conto delle ragioni per le
quali ha ritenuto di irrogare la pena in misura sensibilmente superiore al minimo, avendo
riportato l’imputato ben diciassette condanne per delitti contro il patrimonio.
Sul punto, è sufficiente evidenziare che in tema di determinazione della misura della
pena, il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita
valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 C.P. assolve adeguatamente
all’obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e
non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto. (Sez.
2, sent. n. 12749 del 19/3/2008, Rv. 239754, ric. Gasparri e altri; conf. ASN 198900056
Rv. 180075).
3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue

ex art. 616 c.p.p. la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C
2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.

2.

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