Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18343 del 19/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18343 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE ROSA SILVANA nato il 13/11/1973 a SPARANISE
avverso la sentenza del 12/07/2016 del GIUDICE DI PACE di CASSINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
Data Udienza: 19/12/2017
Fatto e diritto
1.De Rosa Silvana ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale è stata
condannata alla pena di C 50,00 di multa per il reato di cui agli art. 81, 110 e 612 C.P.
Deduce la ricorrente, a mezzo del suo difensore, preliminarmente l’estinzione del reato
per intervenuta remissione della querela nonché l erronea/omessa applicazione della
‘
norma di cui all’art. 155 co.1 e co. 2 c.p. nonché l’insussistenza del reato contestato ed il
difetto di prova in ordine agli elementi costitutivi dello stesso
L’impugnazione è inammissibile
esclusivamente dal
essendo stato il relativo atto sottoscritto
/
difensore di fiducia dell’imputata. avv.Valentina Madonna, non
cassazionista. Sul punto è sufficiente richiamare i principi costantemente espressi da
questa Corte secondo cui la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte
di difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen.,
l’inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000)
3.
Alla inammissibilità del ricorso consegue
ex art. 616 c.p.p. la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C
2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 19.12.2017
2.