Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18340 del 19/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18340 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FELLETI ANDREA nato il 12/04/1985 a CARIATI

avverso la sentenza del 12/07/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 19/12/2017

Fatto e diritto
1. Felleti Andrea ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale è stata
confermata nei suoi confronti la condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed C
200,00 di multa per il reato di cui agli art. 624 e 625 n. 7 c.p. Deduce l’imputato la
ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p. in relazione all’entità
della pena irrogata, alcunché evidenziando la Corte territoriale in ordine alle ragioni che
l’hanno portata a determinarla nella misura fissata.
Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente

infondato. Ed invero la Corte territoriale ha dato esattamente conto delle ragioni per le
quali ha ritenuto di irrogare la pena nella misura indicata in considerazione dei precedenti
specifici di cui l’imputato è gravato.
Sul punto, è sufficiente evidenziare che in tema di determinazione della misura della
pena, il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita
valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 c.p. assolve adeguatamente
all’obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e
non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto. (Sez.
2, sent. n. 12749 del 19/3/2008, Rv. 239754, ric. Gasparri e altri; conf. ASN 198900056
Rv. 180075).
3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue

ex

art. 616 c.p.p. la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C
2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 19.12.2017

2.

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