Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1834 del 22/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 1834 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da Varese Giuseppe, n. a Salerno il 13/08/1963;

avverso la sentenza del Tribunale di Lodi in data 15/11/2010;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Volpe, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell’AVI/. Tribulato che sì è riportato ai motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15/11/2010 il Tribunale di Lodi ha condannato Varese
Giuseppe alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 256,
comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 152 del 206 per avere depositato, quale legale
rappresentante della ditta Fabbrica Liquori Varese S.a.s di Varese Giuseppe & C.,
in modo incontrollato, rifiuti speciali non pericolosi (rottami ferrosi, imballaggi in
carta e cartone, imballaggi in plastica), assolvendolo quanto alla imputazione
riferita ai rifiuti pericolosi.

Data Udienza: 22/11/2012

2. Ha proposto appello l’imputato lamentando la insussistenza dell’elemento
oggettivo del reato e la mancanza di offensività della condotta. Richiamate le
nozione di deposito incontrollato e di abbandono di cui alla giurisprudenza,
censura il fatto che il giudice di primo grado abbia ricondotto la fattispecie in
oggetto all’interno dell’illecito penale di cui all’art. 256, comma 2, lett. b) del D.
Lgs. cit. e non invece all’interno dell’illecito amministrativo di cui all’art. 255
prescrizioni di cui agli artt. 192, 226 e 231. In subordine ha richiesto il minimo
della pena con la sospensione condizionale.
Con missiva del 26/01/2012 la Corte d’Appello di Milano ha trasmesso
l’impugnazione a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Deve preliminarmente osservarsi che l’appello, sottoscritto da difensore non
legittimato al patrocinio in sede di legittimità, ma seguito da procura in calce
sottoscritta personalmente dall’imputato, deve essere convertito in ricorso per
cassazione ex art. 568, comma 5, c.p.p., stante l’inappellabilità della sentenza
Impugnata; occorre al riguardo ricordare l’insegnamento delle Sezioni unite che,
con la sentenza n. 45371 del 2001, Bonaventura, hanno sostenuto che in tema
di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla
parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente
prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, come verificatosi del resto
nella specie, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5, a verificare l’oggettiva
impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una “voluntas
impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a
sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente
previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. Con la stessa
decisione si è aggiunto che condizione necessaria ed insieme sufficiente perché il
giudice possa compiere la operazione di qualificazione è la esistenza giuridica di
un atto – cioè di una manifestazione di volontà avente i caratteri minimi
necessari per essere riconoscibile come atto giuridico di un determinato tipo – e
non anche la sua validità; ciò che conta è inoltre la volontà oggettiva
dell’impugnante, quella cioè di sottoporre a sindacato la decisione impugnata,
senza che sia possibile attribuire alcun rilievo all’errore che potrebbe verificarsi
nel momento della manifestazione di volontà o anche alla deliberata scelta di
proporre un mezzo di gravame diverso da quello prescritto.

avendo in effetti l’imputato semplicemente abbandonato i rifiuti senza le

4. Ciò posto, il ricorso, pur validamente presentato in forza della nomina in calce

sottoscritta dall’imputato (Sez. U., n. 47803 del 27/11/2008, D’Avino, Rv.
241355), è comunque inammissibile giacché generico. Va infatti osservato che,
al di là delle generali enunciazioni riportate, le doglianze non si articolano in
specifiche censure sui passaggi motivazionali della sentenza, sì che non è dato
comprendere perché l’illecito configurabile sarebbe quello, solo amministrativo,
In ogni caso va ricordato che l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti, ove
effettuato dai titolari di imprese o da responsabili di enti configura l’ipotesi di
reato di cui all’art. 256 comma 2 D. Lgs., n. 152 del 2006 stante la previsione di
salvezza delle disposizioni di cui al citato art. 256 contenuta nell’art. 255 dello
stesso decreto, che in via generale punisce con sanzione amministrativa
l’abbandono di rifiuti (Sez. 3, n. 42377 del 19/09/2003, P.M. in proc. Sfrappini,
Rv. 226585 con riferimento alla precedente normativa; cfr. anche Sez. 3, n.
33766 del 10/05/2007, Merlo, Rv. 238859; Sez. 3, n. 5042 del 17/01/2012,
Golfré Andreasi, Rv. 252131). Nella specie i fatti risultano ascritti a Varese
Giuseppe quale legale rappresentante della ditta “Fabbrica Liquori Varese S.a.s.
di Varese Giuseppe & C.”. La stessa sentenza impugnata ha inoltre dato atto del
fatto che nel marzo del 2008, e dunque a distanza di circa sei mesi dal
sopralluogo, tali rifiuti, comunque abbandonati alla rinfusa, non erano ancora
stati smaltiti.
La richiesta relativa al minimo della pena è, infine, parimenti inammissibile
giacché del tutto esulante dai prescritti motivi di legge.
4.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta
equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Ro a, il 22 novembre 2012
Il Consigliere stensore

Il Presidente

dell’art. 256 cit. e non invece quello, penale, ritenuto in sentenza.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA