Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18338 del 19/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18338 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MADDALENA MARIA RITA nato il 16/04/1963 a MESSINA

avverso la sentenza del 10/11/2016 del TRIBUNALE di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 19/12/2017

Fatto e diritto
1.Maddalena Maré Rita ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale è
stata confermata in sede di rinvio nei suoi confronti la condanna alla pena di C 200,00 di
ammenda per il reato di cui all’art. 651 c.p. Deduce la ricorrente la violazione dell’art.
192 c.p.p., in relazione all’art. 133 e all’art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p. per
mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pena
irrogata che appare eccessiva e sproporzionata.
Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente

infondato. Ed invero, il giudice ha dato esattamente conto delle ragioni per le quali ha
ritenuto di irrogare la pena dell’ammenda e non dell’arresto, sebbene l’abbia quantificata
in misura ampiamente superiore al minimo, in considerazione delle modalità dell’azione.
Sul punto, è sufficiente evidenziare che in tema di determinazione della misura della
pena, il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita
valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 C.P. assolve adeguatamente
all’obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e
non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto. (Sez.
2, sent. n. 12749 del 19/3/2008, Rv. 239754, ric. Gasparri e altri; conf. ASN 198900056
Rv. 180075).
3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue

ex art. 616 c.p.p. la condanna della

ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo dete‘rminare in C
2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 19.12.2017

2.

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