Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18337 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18337 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANZARO LEONARDO nato il 28/01/1970 a SAN SEVERO

avverso la sentenza del 21/04/2011 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444
e ss., c.p.p., il tribunale di Lucera, sezione4 distaccata di Rodi
Garganico, applicava nei confronti di Manzaro Leonardo, in relazione al

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato, lamentando violazione di legge e vizio
di motivazione in ordine alla mancata indicazione delle ragioni che
hanno impedito l’applicazione in favore del ricorrente di una pronuncia di
proscioglimento ex art. 129, c.p.p..
3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi

manifestamente infondati. Ed invero nel procedimento di applicazione
della pena su richiesta delle parti (art. 444 e ss. c.p.p.), queste ultime
non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni
incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto
contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla
contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non
può essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena,
infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di
nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa
prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice
affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini
dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli
elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge (cfr.,
ex plurimis,

Cass., sez. II, 14/01/2009, n. 5240). È, pertanto,

inammissibile il ricorso per cassazione proposto per asserita mancanza
di motivazione, in ordine alla sussistenza di una causa di non punibilità
ex art. 129 c.p.p., della sentenza del giudice di merito emessa ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., qualora, dal testo della sentenza impugnata, non
appaia “ictu oculi” la ricorrenza di una delle ipotesi di proscioglimento di
cui all’art. 129 c.p.p., essendo sufficiente, in questo caso, una implicita

reato in rubrica ascrittogli, la pena ritenuta di giustizia.

motivazione sulla insussistenza delle ipotesi in questione (cfr. Cass., sez.
III, 01/10/2009, n. 39987). Il ricorso dell’imputato va, pertanto,
dichiarato inammissibile, sia perché il giudice di merito ha
espressamente affermato l’insussistenza degli elementi per un’eventuale

indicando specificamente gli atti processuali a tal fine valutati: cfr. p. 2),
sia perché i rilievi difensivi sono formulati in termini generici e fattuali.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune
da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità
(cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.1.2018.

pronuncia in senso favorevole al reo, ex art. 129, c.p.p. (anche

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