Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18333 del 26/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18333 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
nei confronti di:
PANAIIA GERMONDO nato a CAULONIA IL 26/08/1947
avverso l’ordinanza del 03/04/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Paola FILIPPI che ha concluso per l’annullamento con
rinvio.

Data Udienza: 26/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Venezia, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’incidente d’esecuzione promosso
nell’interesse di Germondo PANAIIA determinando in anni 7 e giorni 15 di
reclusione il residuo di pena da scontare in forza del provvedimento di cumulo n.
1/2016 emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello

2. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello
di Venezia che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la
violazione di legge, avendo la Corte riconosciuto due volte il periodo di
liberazione anticipata della durata complessiva di 465 giorni, nonché
erroneamente ritenuto espiato un periodo di pre-sofferto per affidamento al
servizio sociale, in realtà cessato per esecuzione carceraria.

3. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.
Il giudice dell’esecuzione ha, infatti, errato nel determinare il periodo di
carcerazione subita, a titolo di pre-sofferto e di espiazione della pena, in anni 4,
mesi 5 e giorni 4, anziché in anni 2, mesi 5 e giorni 14 — come correttamente
indicato dal PM —, non potendosi considerare come pre-sofferto l’espiazione del
titolo in esecuzione indicato al n. 4 del provvedimento di cumulo, con decorrenza
della pena dal 29 luglio 2012, poiché si tratta, in realtà, della data alla quale far
retroagire (allo scopo di determinare la scadenza della pena) il periodo di
carcerazione subito in ragione del provvedimento di cumulo, in esso compreso il
periodo espiato in affidamento al servizio sociale fino alla data del 1 febbraio
2016, momento in cui detta misura alternativa è stata dichiarata cessata per
sopravvenienza del titolo custodiale incompatibile di cui al n. 5 del
provvedimento di cumulo.
3.1. L’ordinanza va, pertanto, annullata senza rinvio, dovendo essere
ripristinato l’originario provvedimento di cumulo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

di Venezia in data 21 gennaio 2016.

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