Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18332 del 26/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18332 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO COCO GAETANO nato il 16/07/1976 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 04/08/2017 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA che conclude chiedendo
l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore avvocato SPECIALE DEBORA del foro di PALERMO in difesa di
LO COCO GAETANO che conclude insistendo nei motivi di ricorso.

Data Udienza: 26/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palermo, in funzione di
tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata
nell’interesse di Gaetano LO COCO avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 17 luglio 2017 con la quale è
stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti

inesistenti aggravata perché commessa per favorire gli interessi e il
sostentamento della famiglia mafiosa di Corso dei Mille di Palermo (artt. 416 cod.
pen., 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, 7 I. n. 203 del 1991 — Capo B).
1.1. Con concorde valutazione dei giudici della cautela è stata ritenuta la
sussistenza della gravità indiziaria, sulla base delle intercettazioni telefoniche,
delle acquisizioni documentali e delle attività investigative, in ordine alla
partecipazione del ricorrente Gaetano LO COCO, quale braccio destro di
Francesco Paolo Clemente, vertice insieme a Francesco Mandalà,
all’organizzazione criminale diffusa sul tutto il territorio nazionale finalizzata al
compimento di reati fiscali.
Il ricorrente Gaetano LO COCO è stato ritenuto il gestore, quale alter ego di
Clemente, del complesso aziendale deputato al compimento delle illecite attività
fiscali e perciò a conoscenza dell’intera rete delle società operanti sul territorio
nazionale, del passaggio di denaro e degli artifici congegnati dall’organizzazione
al fine di riciclare le somme provento dell’illecito a vantaggio dell’organizzazione
mafiosa, mediante l’esistenza di uno strettissimo rapporto tra Clemente e Pietro
Tagliavia (noto vertice del clan mafioso di Corso dei Mille).

2. Ricorre Gaetano LO COCO, a mezzo del difensore avv. Debora Speciale,
che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando:
– il vizio di motivazione con riferimento al quadro indiziario, per aver
erroneamente valutato il Tribunale del riesame il compendio accusatorio senza
confrontarsi con le argomentazioni sviluppate in sede di riesame dalla difesa,
essendosi basato il Tribunale su ipotesi indiziarie rimaste prive di riscontro,
nonché sulla circolarità della prova (primo motivo);
– la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al quadro
indiziario, svolgendo però deduzioni in ordine alle esigenze cautelari sotto il
profilo della mancanza di attualità (secondo motivo);
– il vizio della motivazione con riguardo alla circostanza aggravante di cui
all’art. 7 legge n. 203 del 1991, trattandosi di un’aggravante soggettiva in
2

di associazione per delinquere, emissione e utilizzazione di fatture per operazioni

relazione alla quale difetta la consapevolezza in capo al ricorrente (terzo
motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

infondato, generico, assertivo e de-assiale rispetto alle argomentazioni svolte
nella fase di riesame.
1.1. È opportuno evidenziare, trattandosi di un aspetto non contestato dal
ricorso, che la difesa del ricorrente aveva avanzato l’istanza di riesame con
riserva dei motivi, procedendo poi nel corso dell’udienza camerale alla
illustrazione orale delle argomentazioni difensive incentrate, secondo il non
contestato sunto riportato nel provvedimento impugnato, sull’esistenza di un
rapporto di lavoro subordinato tra Clemente e il ricorrente LO COCO, in forza del
quale dovrebbero trovare giustificazione le intercettazioni effettuate che,
peraltro, la difesa non contesta nel contenuto e nell’interpretazione offerta dal
GIP.

2. È inammissibile il primo motivo di ricorso che, oltre a risultare generico, si
pone in insanabile contrasto logico con le argomentazioni sviluppate in sede di
riesame, allorquando si contesta la circolarità della prova e l’assenza di riscontri
agli elementi probatori acquisiti, deduzioni giammai svolte in sede di riesame,
senza, peraltro, sviluppare nel ricorso alcuna specifica critica alla motivazione del
provvedimento impugnato.
Tale vizio logico determina l’inammissibilità del motivo di ricorso per
violazione del principio devolutivo, avendo costantemente affermato la
giurisprudenza di legittimità che «è inammissibile il motivo di ricorso per
cassazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine ad una questione non
proposta con la richiesta di riesame cautelare depositata con riserva di motivi, né
con la memoria presentata all’udienza camerale, essendo precluso in sede di
legittimità l’esame di questioni delle quali il giudice dell’impugnazione cautelare
non era stato investito» (Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013 dep. 2014, Palmas e
altri, Rv. 258553).
3

1. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché manifestamente

3. È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, in disparte la palese
contraddittorietà della prospettazione che deduce violazione di legge e il vizio
della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria, ma affronta unicamente il
tema delle esigenze cautelari.
3.1. Il ricorso, in realtà, non contesta con specifiche argomentazioni la parte

cautelari, limitandosi a contestare in modo generico l’attualità delle stesse, senza
però confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.
Il Tribunale del riesame, infatti, con ampia e logica motivazione ha illustrato
la concreta e attuale operatività dell’organizzazione, la quale si giova di numerosi
soggetti ed enti ancora da identificare, sicché il concreto ed attuale pericolo di
reiterazione risulta ampiamente motivato tenuto conto del ruolo essenziale
svolto da LO COCO in seno ad essa.

4. È inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, che denuncia la violazione
di legge con riferimento all’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991.
Al di là della citazione di un precedente giurisprudenziale, il ricorso si
appunta su singole argomentazioni sviluppate dai giudici del riesame, senza
tuttavia confrontarsi con il complesso degli elementi esposti in ordine alla
consapevolezza del ricorrente dei rapporti esistenti con Tagliavia e alla diretta
partecipazione del medesimo ricorrente al compimento di atti finalizzati a
favorire la cosca mafiosa.
Tali elementi, infatti, sono stati logicamente desunti dalle conoscenze
acquisite da LO COCO, nell’ambito dello svolgimento dell’articolato programma
criminoso, quale braccio destro del vertice associativo che è risultato in diretto e
stabile contatto con il capo dell’organizzazione mafiosa di Corso dei Mille.

5. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che
si stima equo determinare in euro 2.000,00.
4

della motivazione del provvedimento impugnato che attiene alle esigenze

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-3-95 n. 332

Roma, lì

126 APRI 2018
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della Cassa delle
ammende.

direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att.
cod. proc. pen.
Così deciso il 26 marzo 2018.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al

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