Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18331 del 26/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18331 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

Data Udienza: 26/03/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
CATANZARO
nel procedimento a carico di:
SCORDI() EDOARDO nato il 07/01/1947 a PETILIA POLICASTRO

avverso l’ordinanza del 19/10/2017 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA
Il P.G. conclude chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata .
Udito il difensore
L’avvocato VENTURA SAVERIO del foro di TORINO, sostituto processuale
dell’avvocato SAPORITO MARIO del foro di CROTONE come da nomina depositata
all’odierna udienza in difesa di SCORDIO EDOARDO conclude chiedendo
l’inefficacia del ricorso del P.M.
L’avvocato VENETO CLARA del foro di PALMI sostituta processuale dell’avvocato
VENETO ARMANDO del foro di PALMI nomina dichiarata oralmente in udienza, in
difesa di SCORDIO EDOARDO conclude chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso del P.M.

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Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’appello cautelare, ha sostituito la
misura cautelare carceraria, applicata ad Edoardo Scordio, utrasettantenne, indagato per il
delitto di partecipazione, con ruolo apicale, ad un’associazione di tipo mafioso e vari episodi di
malversazione a danno dello Stato, aggravati ex art. 7 d. I. n. 152 del 1991, così riformando
l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva affermato
la ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

l’indagato, ove sottoposto a misura diversa da quella carceraria, possa commettere fatti della
stessa specie; al contrario, l’esigenza cautelare legata al pericolo di cd. reiterazione criminosa
perde i connotati di eccezionale rilevanza in ragione sia del fatto che non risulta l’inserimento
dell’indagato in altra Confraternita, ovvero società o associazione dedita alla gestione di fondi
pubblici inerenti o meno l’accoglienza dei migranti, sia del fatto che l’indagato è stato sospeso
dall’ufficio di parroco, ministero religioso il cui esercizio, nella prospettazione di accusa, era
funzionale alla gestione della Confraternita e del denaro destinato all’accoglienza dei migranti.
Ancora, nella stessa direzione deve considerarsi che l’indagato ha cessato dalla carica di legale
rappresentante dell’Ente parrocchiale, sicché gli è precluso ogni tipo di intervento inerente
l’attività della parrocchia.
Il Tribunale ha quindi rilevato che di eccezionale rilevanza non può parlarsi neanche in
relazione al pericolo di inquinamento probatorio ed al pericolo di fuga: da un lato, l’attività di
indagine ha consentito di acquisire tutti gli elementi a carico; dall’altro, l’indagato,
ultrasettantenne, è affetto da numerose e severe patologie, con conseguente necessità di
trattamento farmacologico e accertamenti clinici. Ha quindi concluso che l’individuazione, per
l’esecuzione degli arresti domiciliari, di un luogo posto a notevole distanza da quello di
commissione dei fatti per i quali è procedimento, luogo per di più qualificato da rigide regole di
vita, quali quelle che disciplinano l’ordine dei Rosminiani, conferma l’assenza di esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza.
Il procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto
ricorso avverso l’ordinanza, ed ha articolato più motivi.
Con il primo ha denunciato il vizio di violazione di legge per avere il Tribunale accolto la
richiesta dell’indagato appellante sulla base dei medesimi elementi dedotti nel precedente
incidente cautelare, ove pende ricorso per cassazione dell’indagato avverso il provvedimento di
rigetto della medesima richiesta di sostituzione della misura cautelare carceraria. Ha così eluso
la preclusione endoprocedimentale maturata per effetto della precedente decisione.
Con il secondo ha denunciato il vizio di difetto di motivazione, dato che la richiesta di
revoca è sostenuta da elementi dedotti nel primo incidente cautelare e comunque inconferenti
al fine. Anche il dato della disponibilità dell’istituto della Carità dei Rosminiani ad accogliere
l’indagato per la permanenza in restrizione domiciliare era stato dedotto nel primo incidente
1

A giudizio del Tribunale non vi sono in atti elementi da cui possa desumersi che

cautelare conclusosi con il riconoscimento delle eccezionali esigenze cautelari impeditive della
sostituziòne della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari.
Infine, la difesa di Edoardo Scordio ha presentato una memoria con cui ha chiesto che il
ricorso venga dichiarato inammissibile.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo.
Questa Corte ha, più volte, stabilito il principio di diritto che costituisce la premessa del

la preclusione derivante dalla situazione di litispendenza che prescinde dalla formazione del
cosiddetto giudicato cautelare, la richiesta di revoca della misura cautelare personale, il cui
provvedimento applicativo sia stato già confermato dall’ordinanza di riesame impugnata con
ricorso per cassazione non ancora preso in esame” – Sez. I, 13 maggio 2010, n. 20297, De
Simone, C.E.D. Cass., n. 247659 -.
E però, pur muovendo da una corretta premessa, il ricorrente non dà conto, con la
necessaria specificità, dei presupposti dell’inammissibilità della richiesta di revoca. Attesta che
gli elementi asseritamente nuovi valorizzati dall’ordinanza impugnata “erano già conosciuti dal
Tribunale del riesame al momento dell’ordinanza di riesame del 23 giugno 2017…” (fl. 7), ma
tale affermazione, in assenza dell’indicazione delle ragioni di fatto che la giustificano, è
generica, anche alla luce del contenuto dell’ordinanza impugnata che fa riferimento sia ad una
dichiarazione dell’Arcivescovo di Crotone, datata 13 ottobre 2017 – e quindi successiva
all’ordinanza del Tribunale del riesame -, da cui risulta che Edoardo Scordio è stato sospeso
dall’Ufficio di parroco; sia ad una relazione sanitaria della Casa circondariale di Vibo Valentia
del 20 ottobre 2017 – e quindi successiva all’ordinanza del Tribunale del riesame -, da cui si
traggono informazioni specifiche circa le gravi condizioni di salute di Edoardo Scordio. Quanto
alla sospensione dalle funzioni ecclesiali, in ricorso si legge che il fatto era conosciuto dal
Tribunale del riesame, e si aggiunge che “basta leggere l’incartamento di cui alla procedura
pendente innanzi all’odierna Suprema Corte adira al Num Ric. Gen.: 41382-2017, I Sezione,
con udienza fissata al 06/02/2018 per rendersi conto di ciò, oltre ovviamente la lettura della
mozione cautelare”. Allo stesso modo, con rinvio agli atti di altro procedimento, il ricorrente
intende dimostrare che il fatto della disponibilità dell’Istituto della Carità dei Rosminiani ad
accogliere Edoardo Scordio per l’esecuzione della restrizione domiciliare fosse già conosciuto in
sede di riesame. Si tratta, come è agevole rilevare, di non consentite modalità di adempimento
dell’onere di specificità dei motivi, che impone le necessarie allegazioni dei fatti che
costituiscono la ragione della doglianza messa a fondamento delle richieste.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 26 marzo 20113D EPOS!

TATA

ricorso in esame. Si è infatti affermato che è “inammissibile in assenza di nuovi elementi, per

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