Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18330 del 26/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18330 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARENA GIUSEPPE nato il 16/06/1986 a CROTONE

avverso l’ordinanza del 29/06/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA che conclude chiedendo
l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore avvocato PITTELLI GIANCARLO del foro di CATANZARO in
difesa di ARENA GIUSEPPE che conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 26/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di
tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata
nell’interesse di Giuseppe ARENA cl. 1986 avverso l’ordinanza emessa dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 5 giugno
2017 di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione

pen. – Capo 1).
1.1. In particolare, con conforme valutazione dei giudici della cautela, è
stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria della partecipazione di Giuseppe
ARENA alla «cosca Arena», quale uomo di fiducia del padre Arena Pasquale
«nasca», considerato vertice dell’organizzazione, risultando il primo il punto di
riferimento nella gestione della sede associativa presso il Bar Joker e
particolarmente nel recupero delle scommesse presso le altre agenzie della zona,
agenzie che operavano, sotto il giogo dell’organizzazione mafiosa, nel settore del
gioco illecito i cui proventi finivano nella disponibilità di Arena Pasquale.
I giudici della cautela hanno evidenziato le risultanze delle attività di
intercettazione telefonica ed ambientale dalle quali risulta, per un verso, che il
ricorrente Giuseppe ARENA svolgeva la funzione di collegamento tra i vari
referenti ed associati della cosca e il vertice costituito dal proprio genitore
Pasquale Arena, e, d’altra parte, che si prestava a gestire nell’interesse
dell’organizzazione criminale la sede operativa di essa, così fornendo un
essenziale contributo logistico, nonché, infine, a riscuotere presso le
organizzazioni affiliate l’incasso delle scommesse clandestine.

2. Ricorre Giuseppe ARENA, a mezzo del difensore avv. Giancarlo Pittelli e
avv. Vincenzo Girasole, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata,
deducendo:
– la violazione di legge (art. 309, comma 10, cod. proc. pen.) in relazione al
tardivo deposito della motivazione dell’ordinanza impugnata tenuto conto che la
camera di consiglio si è tenuta il 29 giugno 2017, con prosecuzione il 30 giugno
2017, mentre il dispositivo è stato depositato il 3 luglio 2017 e la motivazione
soltanto il 16 agosto 2017, oltre il termine di 45 giorni (primo motivo);
– la violazione di legge in relazione all’omesso esame della memoria
difensiva che denunciava l’ordinanza genetica per la violazione del principio
dell’autonoma valutazione, avendo il Giudice per le indagini preliminari proceduto
alla mera ricopiatura della richiesta del Pubblico Ministero (secondo motivo);
2

ai delitti di partecipazione a un’associazione mafiosa armata (art. 416-bis cod.

- il vizio della motivazione con riguardo alla partecipazione all’associazione di
cui al Capo 1), considerata l’assenza di un contributo causale e partecipativo
all’organizzazione, essendo state enucleate condotte a contenuto generico,
dovendosi tenere presente l’esistenza di un effettivo e reale rapporto di lavoro
del ricorrente nell’ambito della gestione del bar Joker (terzo motivo);

difetto delle stesse, trattandosi di condotte risalenti nel tempo (quarto motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. È inammissibile il primo motivo di ricorso che denuncia la violazione del
termine di cui all’articolo 309, comma 10, cod. proc. pen., avendo la
giurisprudenza di legittimità precisato che «in materia di impugnazione di misure
cautelari personali, il termine entro il quale deve essere depositata la
motivazione dell’ordinanza decorre dal deposito del dispositivo e non dalla data
della deliberazione in camera di consiglio» (Sez. 2, n. 19313 del 13/04/2017,
Calabria, Rv. 270015).
Nel caso di specie, infatti, se per un verso non viene denunciata la violazione
del termine di cui all’articolo 309, comma 9, cod. proc. pen., risulta che il
dispositivo della ordinanza impugnata è stato depositato il 3 luglio 2017 con
espressa indicazione del termine di 45 giorni per il deposito della motivazione,
termine rispettato con il deposito della stessa il 16 agosto 2017.

3. È inammissibile, perché generica e assertiva, la deduzione dell’omesso
esame della memoria difensiva con la quale veniva denunciato il difetto di
autonoma valutazione dell’ordinanza genetica.
3.1. È utile, preliminarmente, ricordare che Giuseppe ARENA è stato colpito
dal provvedimento di fermo emesso dal Pubblico ministero di Catanzaro,
convalidato dal Giudice per le indagini preliminari di Crotone il quale,
nell’applicare la misura della custodia cautelare in carcere, si è contestualmente
dichiarato incompetente trasmettendo gli atti al giudice delle indagini preliminari

__t—-)

del Tribunale di Catanzaro.
3

– la violazione di legge con riguardo alle esigenze cautelari e, comunque, per

Quest’ultimo ha, quindi, provveduto alla rinnovazione dell’ordinanza
cautelare, facendo ampio richiamo alle argomentazioni sviluppate dal primo
giudice.
3.2. Deve essere ricordato che «in tema di motivazione delle ordinanze
cautelari personali, la necessità di una “autonoma valutazione” delle esigenze

lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di
esplicitare le valutazioni sottese all’adozione della misura, mentre invece gli
elementi fattuali possono essere trascritti così come indicati nella richiesta del
pubblico ministero e senza alcuna aggiunta, costituendo il dato oggettivo posto
alla base della richiesta» (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv.
271507).
Si è, in proposito, precisato che non vi sono schemi rigidi l’osservanza dei
quali consente di ritenere soddisfatto il requisito dell’autonoma valutazione,
essendo il giudice libero di adottare le formule più opportune a giustificare la
decisione.
3.3. Ciò premesso, la deduzione difensiva è inammissibile perché non indica
e neppure deduce quali siano gli elementi sui quali si fonda.
Il ricorso non allega e neppure richiama espressamente le argomentazioni
che la difesa dichiara di avere sviluppato nel grado di merito, così non mettendo
in grado la Corte di legittimità di verificare l’asserzione.
Non è compito della Corte di legittimità, infatti, individuare nella congerie
delle produzioni difensive le specifiche doglianze o censure mosse all’ordinanza
genetica che non siano state puntualmente e specificamente richiamate nel
ricorso per cassazione, ponendosi, altrimenti, a carico della Corte un onere che
esorbita dai limiti del giudizio di legittimità.

4. È infondata la deduzione concernente il quadro indiziario (terzo motivo).
4.1. In tema di misure cautelari, l’obbligo di motivazione può ritenersi
adempiuto qualora l’ordinanza del Tribunale del riesame richiami per relationem,
nell’ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i
motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a
condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il
ragionamento probatorio proposto nell’ordinanza genetica, non potendo in tal
4

cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all’art. 292, comma 1,

caso la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure
formulate (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, Nappello, Rv. 265765).
4.2. Nel caso in esame l’ordinanza genetica fornisce risposte implicite a tutte
le osservazioni della difesa le quali non alterano in alcun modo l’iter logico
giuridico seguito dal giudice.
Il provvedimento impugnato e l’ordinanza di custodia originaria sono

sufficientemente argomentati sul punto, essendo riportato il materiale di
indagine ed effettuate valutazioni in ordine alla significatività dello stesso.
Rispetto a tali argomentazioni, il motivo contesta essenzialmente profili di
merito, indicando una diversa valutazione del materiale probatorio.
Anche nei punti in cui appare individuare delle carenze della motivazione, in
realtà tiene conto in modo parcellizzato degli elementi di prova laddove, ad
avviso del Collegio, è proprio la valutazione complessiva degli stessi che offre la
univoca chiave di lettura delle relazioni fra gli stessi in relazione ai singoli fatti,
rendendo così significative le condotte.
4.3. I motivi di ricorso in punto di sufficienza di gravi indizi ed esigenze
cautelari sono inammissibili, in quanto, oltre che in definitiva generici e tendenti
a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e
all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del
giudice di merito, appaiono manifestamente infondati a fronte della esaustiva
motivazione del Tribunale.
Nel caso in esame, i giudici del riesame hanno difatti ineccepibilmente
osservato che la prova della condotta addebitata al ricorrente deriva in primo
luogo dall’accertata (in forza di provvedimenti giudiziari irrevocabili) esistenza,
struttura ed operatività dell’organizzazione criminale, dalle intercettazioni
telefoniche e ambientali che hanno dimostrato, quasi in diretta, lo svilupparsi
dell’azione illecita di controllo del territorio e delle attività illecite afferenti alle
scommesse clandestine e l’esistenza di un costante e continuo contatto del
ricorrente con i vertici dell’organizzazione, oltre alla specifica attività di recupero
degli incassi dell’illecita attività gestita dall’organizzazione utilizzando la base
logistica messa a disposizione dal ricorrente (a nulla rilevando l’esistenza di un
formale rapporto di lavoro dello stesso).
Sicché a fronte della motivazione, esaustiva e plausibile, le doglianze riferite
alla sussistenza di gravi indizi appaiono manifestamente infondate, oltre che in
5
)

trasmessa copia ex art.

22

n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332

Roma, lì

2 6L. AfR.201a

definitiva generiche e tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti
esclusivamente attinenti all’apprezzamento, che risulta correttamente operato,
del materiale probatorio.
4.4. Sono inammissibili, perché generiche e non autosufficienti, le censure
concernenti l’interpretazione delle conversazioni intercettate che si basano sulla

stato messo in grado di esaminare nel complesso il compendio probatorio di
riferimento.

5. Quanto alle esigenze cautelari e all’inadeguatezza di misure gradate,
anche per essa la motivazione offerta nel provvedimento impugnato, che fa leva
sulla presunzione di pericolosità per il delitto di partecipazione a una
associazione mafiosa, è esaustiva e plausibile e dimostra che sono state
considerate le situazioni soggettive e personali del ricorrente, essendo emerso,
con riguardo alla attualità, che le condotte partecipative si sono sviluppate senza
soluzione di continuità rispetto ai fatti già giudicati, così dimostrando la
permanenza del vincolo associativo, elemento che di per sé consente di
affermare la persistente attualità delle esigenze cautelari.

6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att.
cod. proc. pen.
Così deciso il 26 marzo 2018.

riproduzione parziale e per stralcio delle verbalizzazioni, senza che il Collegio sia

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA