Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18327 del 26/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18327 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA TORRE AUGUSTO nato il 01/12/1962 a MONDRAGONE

avverso l’ordinanza del 20/06/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consig iere GIUSEPPE
SA ALUCI
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lette/sentite le co clusioni del PG

(\-1/4LolvY)

Data Udienza: 26/03/2018

Ritenuto in fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo di Augusto La Torre
proposto nei confronti dell’ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Vercelli ha negato
il beneficio della maggior detrazione della liberazione anticipata ai sensi dell’articolo 4 d.l. n.
146 del 2013, relativamente ai semestri di pena compresi nel periodo di carcerazione sofferta
dall’Il gennaio 2010 al 31 dicembre 2015. Il Tribunale ha rilevato che il reclamante è in
espiazione di pena per condanne relative a delitti di cui all’articolo 4-bis ord. pen., in relazione

Ha aggiunto che non risulta che nei confronti del reclamante sia stato accertato lo status di
collaboratore con la giustizia ex articolo 58-ter ord. pen. Ha poi evidenziato che, previo
scioglimento del cumulo delle pene in espiazione, risulta che, nel periodo in esame, il
reclamante era ancora in espiazione di reati rientranti nell’articolo 4-bis ord pen., così ritenuti
assorbiti i motivi prima riassunti. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso, personalmente,
Augusto La Torre, articolando più motivi, dopo aver premesso che l’ordinanza gli è stata
notificata il 16 agosto 2017. Ha in particolare dedotto il difetto di motivazione per la parte in
cui è stata affermata l’ostatività per i reati di cui all’articolo

4-bis ord. pen.; il difetto di

motivazione per la parte in cui si afferma che al ricorrente non è stata riconosciuta l’attenuante
di cui all’articolo 8 I. n. 203 del 1991; ha lamentato l’errato diniego di scioglimento del cumulo
per l’individuazione delle condanne prive di ostatività; ha denunciato il difetto di motivazione
nella parte in cui si contesta una sola infrazione commessa nel settembre 2016.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Anzitutto si rileva che l’ordinanza impugnata è stata notificata al ricorrente, come dallo
stesso evidenziato, in data successiva all’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha
fatto venir meno la facoltà di ricorso personale dell’imputato. Ancora, i motivi sono
manifestamente infondati, atteso che l’ordinanza impugnata, pur sviluppando varie
argomentazioni, ritiene ragione assorbente che, per il periodo in esame, il La Torre si trovasse
in espiazione di pena per reati cd. ostativi, in quanto rientranti nel catalogo di cui all’articolo 4bis ord. pen. Sul punto, che assume una funzione essenziale e dirimente, il ricorso omette di
correlarsi con la necessaria specificità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di
euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento nonché al pagamento della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Cepsì deciso in Roma, 26 marz
i

L

•SITA A

alle quali non sempre è stata riconosciuta l’attenuante di cui all’articolo 8 I. n. 203 del 1991.

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